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Novembre 2005 - N°26

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

UE

🇪🇺 Riassicurazione

ADOTTATA LA DIRETTIVA IN MATERIA DI RIASSICURAZIONE


Consiglio dell’Unione Europea
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=it



È del 17 ottobre scorso la notizia dell’adozione da parte del Consiglio europeo della Direttiva in materia di riassicurazione.

La Direttiva definisce le condizioni minime necessarie per ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di riassicurazione consistenti nel possesso da parte delle imprese di una specifica forma giuridica, di un programma e di un minimo fondo di garanzia.

La Direttiva segue la stessa impostazione di quella per l’assicurazione diretta garantendo il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo fra stati membri, applicandosi a tutte quelle imprese che svolgono esclusivamente attività di riassicurazione.

La Direttiva prevede poteri di vigilanza su quelle imprese che si trovano in particolari condizioni di squilibrio finanziario per mancanza di adeguate riserve tecniche o per insufficiente solvibilità.

Tali poteri di vigilanza prevedono l’obbligo di presentare un piano di risanamento, un piano di finanziamento e un piano di risanamento finanziario e permettono alle autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

Uno Stato membro ospitante, se ritiene che le attività di un’impresa di riassicurazione possano comprometterne la solidità finanziaria, informa lo Stato membro di origine, unico responsabile della vigilanza finanziaria, che stabilirà se l’impresa rispetta o no le nuove regole prudenziali fissate nella Direttiva.

Alle imprese di riassicurazione vengono applicate in quanto compatibili con i dovuti adattamenti le Direttive europee sull’assicurazione vita, non vita e sui gruppi assicurativi.

Pertanto:
- l’Autorità di Vigilanza non può rifiutare un contratto di riassicurazione per motivi connessi alla solidità finanziaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un altro Stato membro;
- non devono esserci riserve per un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
- le imprese di assicurazione che svolgono anche attività come riassicuratori sono soggette ai requisiti di solvibilità delle imprese di riassicurazione;
- le imprese di riassicurazione sono equiparate a quelle di assicurazione per quanto riguarda l’applicazione della Direttiva sui gruppi assicurativi.

In materia di solvibilità le imprese di riassicurazione applicano le disposizioni vigenti per le imprese di assicurazione non vita: le imprese di riassicurazione devono mantenere un fondo minimo di garanzia non inferiore ai tre milioni di euro che si riduce ad uno per quelle captive.

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