UE
RETAIL INVESTMENT SERVICES: LA COMMISSIONE PROPONE NUOVE NORME A TUTELA DEGLI INVESTITORI. LA POSIZIONE DI INSURANCE EUROPE
“Capital Markets Union: Commission proposes new rules to protect and empower retail investors in the EU” PRESS RELEASE (May 24, 2023) “Retail Investment Strategy” WEBPAGE TEMATICA DI PRESENTAZIONE (May 24, 2023) “Retail Invesment Package - Empowering retail investors on EU capital markets May 2023” (FACTSHEET) “EU Retail Investment Strategy: not in consumers’ best interests” ARTICOLO DI COMMENTO - May 25, 2023 (INSURANCE EUROPE) “Retail investment – new package of measures to increase consumer participation in capital markets”, EC FEEDBACK WEBPAGE (“Have Your Say”) e link correlati - (May 25, 2023)
EUROPEAN COMMISSION
https://ec.europa.eu/
INSURANCE EUROPE
https://www.insuranceeurope.eu/
EUROPEAN COMMISSION – Link alla PRESS RELEASE (May 24, 2023)
EUROPEAN COMMISSION – “Retail Investment Strategy”, WEBPAGE TEMATICA DI PRESENTAZIONE (May 24, 2023)
EUROPEAN COMMISSION – “Retail Invesment Package”, FACTSHEET
INSURANCE EUROPE – Link all’ARTICOLO DI COMMENTO
EUROPEAN COMMISSION – “Retail Investment package”, FEEDBACK WEBPAGE “Have Your Say” (May 25, 2023)
Il 24 maggio scorso, la Commissione europea ha presentato la Strategia UE per gli investimenti al dettaglio (RIS – Retail Investment Stategy), le cui proposte normative e la valutazione d’impatto (Impact Assessment) sono state rese disponibili all’interno di un apposito “Retail Investment package”.
Nello specifico, le proposte comprendono un testo regolamentare “omnibus” a modifica di diverse norme, tra cui, ad esempio, la Direttiva in materia di distribuzione assicurativa (IDD – Insurance Distribution Directive) e il Regolamento sui prodotti di investimento assicurativi preassemblati al dettaglio (PRIIPs – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), al fine di aggiornare il documento contenente le informazioni-chiave.
In particolare, le misure sono finalizzate a:
(I) migliorare il modo in cui l’informativa su prodotti e servizi di investimento viene fornita agli investitori al dettaglio (ossia secondo modalità più appropriate e standardizzate, adattando le regole sulla divulgazione all'era digitale e alle crescenti preferenze di sostenibilità degli investitori);
(II) aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi, attraverso l'uso di una presentazione e di una terminologia standard relativamente agli oneri, a garanzia che i prodotti di investimento possano offrire un reale rapporto qualità-prezzo agli investitori al dettaglio;
(III) garantire che gli investitori al dettaglio ricevano, almeno una volta all'anno, una visione chiara della performance degli investimenti del loro portafoglio;
(IV) affrontare l’impasse dei potenziali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento, vietando gli incentivi per le vendite "di sola esecuzione" (execution-only, ovvero ove non viene fornita alcuna consulenza) e garantendo che la consulenza finanziaria sia in linea con i migliori interessi degli investitori al dettaglio. Più rigide tutele e criteri di trasparenza dovranno invece essere introdotti laddove sono consentiti incentivi;
(V) proteggere gli investitori al dettaglio dal marketing ingannevole, garantendo che gli intermediari finanziari siano pienamente responsabili dell'uso (e dell'eventuale uso improprio) delle loro comunicazioni di marketing, anche quando esse avvengono per il tramite di social media, di personaggi noti/celebrità o di altre terze parti remunerate ai fini di incentivare le vendite;
(VI) preservare elevati standard di qualificazione professionale dei consulenti finanziari;
(VII) consentire ai consumatori di prendere decisioni finanziarie migliori, incoraggiando gli Stati membri ad attuare – sul piano nazionale – misure in grado di sostenere l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, indipendentemente dalla loro età e dal loro substrato sociale;
(VIII) ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'accessibilità di prodotti e servizi per investitori al dettaglio “sofisticati”, rendendo più proporzionati i criteri di ammissibilità per diventare un investitore professionale;
(IX) rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza, per agevolare le Autorità (nazionali ed europee) nelle attività volte a garantire che le norme siano applicate correttamente, efficacemente e coerentemente in tutta l'UE (contrastando inoltre frodi e pratiche illecite).
Insurance Europe ha pubblicato un articolo di commento alla notizia, ove viene sottolineato il supporto della Federazione europea degli assicuratori nei confronti degli obiettivi che la Commissione europea intende perseguire attraverso la sua Retail Investment Stategy (ossia aumentare la fiducia dei consumatori nei servizi finanziari e incoraggiare la loro partecipazione ai mercati dei capitali). Secondo IE, tuttavia, i divieti che gravano sulle commissioni per le vendite “execution-only” e l'introduzione di ulteriori requisiti (“best interest test" per le vendite tramite consulenza e criteri di riferimento “value for money” per costi/prestazioni) potrebbero condurre a ricadute sui prezzi, senza tradursi in migliori risultati per i consumatori (limitandone, di fatto, l'accesso alle opportunità di investimento e rischiando di ampliare gli attuali gap pensionistici e di protezione).
La Commissione, inoltre, il 25 maggio ha aperto una pubblica consultazione (“Better Regulation” Consultation) per raccogliere feedback sui contenuti del “pacchetto RIS”. Il periodo di consultazione è di 8 settimane (estendibili).