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Dicembre 2006 - N°39

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

UE

🇪🇺

PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DEL BELGIO


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm


Lo scorso 13 dicembre la Commissione Europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione ai sensi dell’art.226 del Trattato CE richiedendo ufficialmente al governo belga di fare pervenire le proprie osservazioni entro due mesi, in merito alla regolamentazione nazionale applicata alle Casse di malattia private che propongono un’assicurazione malattia complementare (che si aggiunge all’assicurazione malattia obbligatoria) e che sono in concorrenza con le compagnie di assicurazione.

In base alla normativa nazionale tutte le persone soggette al sistema di assicurazione malattia obbligatorio devono essere iscritte ad una Cassa malattia privata o alla Cassa mutua pubblica. In applicazione della legge del 6 agosto 1990 le casse malattia private partecipano all’esecuzione del sistema di sicurezza sociale obbligatoria per l’assicurazione malattia e l’assicurazione invalidità.

Benché lo scopo da esse perseguito sia quello di partecipare al sistema di assicurazione obbligatoria dei rischi sanitari nel quadro del sistema di sicurezza sociale, le stesse operano sul mercato dell’assicurazione malattia privata complementare offrendo ad esempio coperture per le spese supplementari di ospedalizzazione o per i piccoli rischi sanitari per i lavoratori autonomi.

In particolare per quanto riguarda i lavoratori autonomi il regime di sicurezza sociale in vigore non copre i piccoli rischi sanitari (visite medici generici e l’acquisto dei farmaci). Tali coperture possono essere coperte sia dalle Casse malattia private che dalle compagnie di assicurazione rappresentando questo un segmento di mercato particolarmente interessante per entrambi gli operatori.

In Belgio, le Casse di malattia private sono sottoposte a delle regole nazionali specifiche (legge del 6 agosto 1990) e non alle regole comunitarie che si applicano alle compagnie di assicurazione di tipo prudenziale in materia di solvibilità e di controllo.

Secondo la Commissione se questo da un lato tutela gli assicurati dall’altro rappresenta un aspetto distorsivo per gli operatori in termini di concorrenza sul mercato.

La Commissione considera che la Prima direttiva 73/239/CEE e la Terza direttiva 92/49/CEE non-vita sono applicabili alle Casse malattie private belga quando queste offrono una copertura assicurativa malattia complementare sul mercato. Inoltre, la Commissione è dell’avviso che la legge nazionale del ‘90 non ha correttamente e integralmente messo in atto le disposizioni delle due direttive sopra richiamate per quel che riguarda l’attività di assicurazione malattia complementare delle casse malattia private.

Con questa procedura la Commissione non intende mettere in discussione il ruolo delle Casse di malattia private nell’ambito dell’assicurazione malattia obbligatoria né tanto meno impedire una loro partecipazione nell’ambito dell’assicurazione malattia privata, ma valuta che quest’ultima attività debba essere esercitata in conformità alle disposizioni delle direttive sopra richiamate proprio per le garanzie agli assicurati e le esigenze di solvibilità che queste permettono di soddisfare.

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