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Dicembre 2006 - N°39

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Sicurezza Sociale

BELGIO : È CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA LA DISPOSIZIONE INTERNA CHE IN MATERIA DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE DETERMINA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER I LAVORATORI MIGRANTI


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del nove novembre scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-346/05 relativa all’interpretazione dell’art.39 del Trattato CE e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda trae origine dalla controversia tra la signora Chateignier e l’Ufficio nazionale per l’impiego belga (ONEM), in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di concedere alla ricorrente l’indennità di disoccupazione in quanto la stessa non aveva svolto, secondo quanto previsto dalla regolamentazione belga, almeno un giorno di lavoro nel Paese, dove la stessa risiedeva alla data del deposito della domanda relativa alla richiesta dell’indennità.

La signora Chateignier, cittadina di origine francese, ha contratto matrimonio con un cittadino belga nell’ottobre del 1994, trasferendosi quindi in Belgio. Nello stesso mese la signora presentava la richiesta di concessione dell’indennità di disoccupazione, indicando di essere cittadina francese, correggendo il giorno seguente la propria richiesta e segnalando di aver acquisito la cittadinanza belga in seguito al matrimonio.

Tale ultima richiesta inoltrata all’ufficio regionale competente nel dicembre del 1994 veniva accolta e con decisione del febbraio 1995, la signora veniva ammessa al beneficio richiesto, con effetto a decorrere dalla data della domanda.

Tale beneficio non è durato a lungo perché, in seguito ad un trasloco, la Chateignier, nell’ottobre del 1995, presentava all’ufficio competente un nuovo documento, in cui indicava di essere ancora cittadina francese e da ciò veniva avviata un’indagine, da cui risultava che la signora aveva mantenuto la cittadinanza francese.

Con decisione del dicembre 1995, l’ONEM escludeva la signora dal beneficio dell’indennità di disoccupazione a partire dallo stesso dicembre in quanto, vista la sua cittadinanza e in mancanza del compimento di un giorno di lavoro in Belgio, ella non poteva vantare alcun diritto a percepire siffatta indennità e ciò sulla base dell’art. 67, n. 3 del regolamento n. 1408/71.

Nel dicembre 1995 la Chateignier presentava una nuova domanda per ottenere il beneficio dell’indennità di disoccupazione, vantando di aver svolto un giorno di lavoro in Belgio.
In ragione di ciò la decisione dell’ONEM veniva annullata e il diritto all’indennità in questione riconosciuto, dalla data della nuova domanda dell’interessata.

L’ufficio per l’impiego belga però riteneva che, in considerazione di una decisione del maggio 1996, la signora non avesse soddisfatto le condizioni per beneficiare dell’indennità in questione alla data della sua prima domanda, e che, pertanto, occorresse recuperare le somme indebitamente percepite.
Tale decisione veniva confermata in primo grado da una pronuncia del Tribunale del lavoro belga, alla quale ha fatto seguito il ricorso in appello della signora Chateignier presso la Corte d’appello del lavoro di Liegi che decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale ovvero:

«Se l’art. 39 del Trattato CE e l’art. 3 del regolamento n. 1408/71, che garantiscono la parità di trattamento tra i lavoratori degli Stati membri, nonché la libera circolazione delle persone – tra le quali i lavoratori –, consentano di interpretare l’art. 67 del regolamento n. 1408/71 nel senso che esso imponga al lavoratore cittadino di un altro Stato membro (nel caso in esame la Francia) l’obbligo di compiere un periodo di lavoro che dia diritto alle indennità di disoccupazione nello Stato di residenza, anche qualora la normativa interna di tale Stato non imponga un obbligo del genere al lavoratore straniero, indipendentemente dal fatto che provenga da uno Stato terzo o da uno Stato membro».

La Corte di Giustizia investita del caso parte dalla considerazione che nella causa principale non vi è alcun dubbio che l’applicazione fatta dall’Ufficio dell’impiego belga delle previsioni del regolamento n. 1408/71 comporti una differenza di trattamento fra i cittadini belgi e quelli degli altri Stati membri.

Per la Corte poi, l’art. 67 del regolamento 1408/71 consente agli Stati membri di subordinare l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di occupazione in conformità della normativa ai sensi della quale tali prestazioni sono richieste.

Tuttavia, né dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, né dalle osservazioni del governo belga risulta che la legislazione nazionale richieda lo svolgimento di tali periodi di lavoro da parte di lavoratori belgi che abbiano compiuti i detti periodi di occupazione assoggettati alla normativa di un altro Stato membro.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, la Corte pronunciandosi risolveva la questione posta dichiarando che gli artt. 39 del Trattato CE e 3 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, anche se una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione, dando ragione alla signora Chateignier.

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