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Febbraio 2006 - N°29

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Diritti previdenziali

BELGIO: IL LAVORATORE DISTACCATO CONTINUA AD ESSERE ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/




Con la sentenza del 26 gennaio scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello del lavoro Belga nella causa C-2/05, concernente l’interpretazione dell’art. 14 del regolamento (CEE) 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché dell’art. 11 del regolamento (CEE) 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71.

Questa domanda trae origine dalla controversia tra l’Ufficio nazionale per la previdenza sociale e la società belga Herbosch Kiere NV relativa al rimborso dei contributi previdenziali versati da questa per taluni lavoratori irlandesi distaccati.

Nel periodo tra l’aprile ed il settembre 1991, la Herbosch-Kiere è stata incaricata di eseguire dei lavori di calcestruzzo e di collocare un’armatura di cemento su due cantieri situati in Belgio.
Per l’esecuzione di tali lavori, tale società ha fatto ricorso all’impresa irlandese ICDS Constructors Ltd con la quale sono stati conclusi due contratti di subappalto.

La Herbosch Kiere ha verificato, in particolare, che i dipendenti della ICDS Constructors assunti in Belgio disponessero anche di un valido certificato di distacco, rilasciato in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 574/72 dalle Autorità irlandesi competenti, e che i contributi previdenziali fossero stati versati in Irlanda.
Secondo il giudice di primo grado, tutti i lavoratori interessati, ad eccezione di un caso, erano in possesso del modello E 101. Tale certificato mira ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi .

Il 12 ottobre 1992, a seguito di un’ispezione da parte del Ministero belga dell’Occupazione e del Lavoro, è stato redatto un verbale dal quale risulta che la Herbosch-Kiere utilizzava i lavoratori irlandesi messi a sua disposizione dalla ICDS Constructors e che quindi l’effettivo datore di lavoro non era quest’ultima società, ma la Herbosch Kiere.

Alla luce delle considerazioni contenute in tale verbale, l’Ufficio nazionale per la previdenza sociale ha ritenuto che la Herbosch Kiere esercitasse sui lavoratori interessati la qualifica di datore di lavoro di modo che essi dovevano essere considerati vincolati da un contratto di lavoro con la Herbosch Kiere. Di conseguenza, ha richiesto alla Herbosch Kiere il versamento dei contributi dovuti in base al regime previdenziale belga.

La Herbosch Kiere ha versato la somma reclamata dall’Ufficio nazionale per la previdenza sociale a titolo di contributi, pari a circa novantamila euro e ne ha chiesto il rimborso con un ricorso presentato al Tribunale del lavoro di Bruxelles, il quale ha accolto in gran parte tale domanda.

La Corte d’appello del lavoro di Bruxelles, adita dall’Ufficio nazionale per la previdenza sociale, nutrendo dubbi sull’interpretazione da dare alle disposizioni del regolamento n. 1408/71, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se un giudice dello Stato ospitante possa esaminare e/o valutare la sussistenza di un legame organico tra l’impresa che effettua il distacco e il lavoratore distaccato, considerato che la nozione di “impresa dalla quale il lavoratore dipende normalmente” ai sensi del regolamento CEE n. 1408/71 presuppone che per tutta la durata del periodo di distacco sussista un legame organico;

2) se un giudice di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato menzionato (modello E 101) possa non tener conto del menzionato certificato e/o dichiararlo nullo qualora dalle circostanze di fatto sottoposte alla sua valutazione risulti l’insussistenza durante il periodo del distacco del legame organico tra l’impresa che ha effettuato il distacco e il lavoratore distaccato;

3) se l’organo competente dello Stato da cui si effettua il distacco sia vincolato dalla pronuncia del giudice dello Stato ospitante che, nelle circostanze sopra indicate, non ha tenuto conto e/o ha dichiarato nullo il certificato menzionato (modello E101).

La Corte di Giustizia, pronunciandosi al riguardo, ha affermato e sentenziato che le prime due questioni vanno risolte nel senso che, fino a quando non viene revocato o invalidato dalle Autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato, il modello E 101, rilasciato conformemente all’art. 11 del regolamento n. 574/72, vincola l’organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori.

Di conseguenza, un giudice dello Stato membro che ospita i detti lavoratori non può verificare la validità di un modello E 101 per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in base ai quali un tale certificato è stato rilasciato, in particolare l’esistenza di un legame organico tra l’impresa avente sede in uno Stato membro e i lavoratori da essa distaccati nel territorio di un altro Stato membro, per la durata del distacco di questi ultimi.

In conclusione, la Corte ha dato ragione alla società belga.

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