Panorama Assicurativo Ania

Newsletter

Dicembre 2005 - N°27

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Diritti previdenziali

OLANDA: NON È CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA LA DISPOSIZIONE NAZIONALE CHE PREVEDE IL PRELIEVO CONTRIBUTIVO SUI REDDITI PERCEPITI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO

F. Jacobs


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/




Il 17 Novembre scorso l’Avvocato generale F. Jacobs ha presentato le sue conclusioni in merito alla questione pregiudiziale C-493/04 relativa all’interpretazione del regolamento del Consiglio CEE del 14 giugno 1971 n.1408/71.

L’Avvocato generale è intervenuto a seguito del rinvio pregiudiziale fatto dalla Corte d’Appello regionale olandese che chiedeva se il diritto comunitario osta a che l’Olanda riscuota un contributo previdenziale sui redditi da interessi versati da una società con sede in Olanda ad un soggetto residente in Belgio.

Tale questione è emersa nell’ambito di una controversia tra il sig. Piatkowsky cittadino olandese e l’ispettore della competente intendenza di finanza.

Il regolamento del Consiglio (CEE) del 14 giugno 1971, n. 1408/71 contiene una serie di disposizioni intese ad individuare la normativa previdenziale applicabile ai soggetti ricompresi in determinate situazioni. Tali disposizioni si informano al principio secondo il quale colui che svolge un’attività lavorativa subordinata o autonoma è soggetto, in un dato momento, alla legislazione di un solo Stato membro (il «principio di un solo Stato»).

L’art. 13, n. 1, del predetto regolamento stabilisce, in tal senso, la seguente norma generale:

«Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies che prevedono delle deroghe.

L’art. 14 septies, introdotto recentemente dal regolamento del Consiglio n. 1606/98, prevede che i dipendenti pubblici simultaneamente impiegati in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri.

Invece, l’art. 14 quater, lett. a), prevede che colui che eserciti simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio eserciti un’attività subordinata.

Il sig. Piatkowski viveva in Olanda fino al 1996, anno in cui si trasferiva in Belgio. Egli risiedeva in Belgio durante tutto il 1998, anno nel corso del quale esercitava la propria attività sia in Olanda che in Belgio.

In Olanda, il sig. Piatkowski esercitava l’attività di amministratore di una società olandese (la «Vanderheide»). La Vanderheide è una società controllata al 100% dalla società di diritto belga Marlon NV, le cui azioni sono tutte di proprietà del sig. Piatkowski e del coniuge. La retribuzione corrisposta al sig. Piatkowski dalla Vanderheide è soggetta all’imposta olandese sui redditi da lavoro dipendente; conseguentemente, egli era obbligatoriamente affiliato al regime previdenziale ai sensi della normativa previdenziale olandese con conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi.

In Belgio, invece, il sig. Piatkowski era dirigente di più società di diritto belga. Ai sensi della normativa previdenziale belga, l’esercizio di siffatta attività non è considerato quale attività lavorativa dipendente.

Il sig. Piatkowski vantava un credito nei confronti di una società con sede in Olanda, controllata per il 41% dalla Vanderheide. Nel 1998 il medesimo riscuoteva interessi sul suddetto credito che ai sensi della legislazione fiscale venivano inclusi nel reddito imponibile nazionale del sig. Piatkowski.

L’ispettore includeva quindi la detta somma nella base imponibile al fine del calcolo dei contributi previdenziali dovuti per il 1998 in Olanda dal sig. Piatkowski. La stessa somma non veniva invece inclusa nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal medesimo in Belgio per lo stesso esercizio.

Il sig. Piatkowski riteneva che, in considerazione della propria residenza, spettasse al Belgio, in base al regolamento n. 1408/71, riscuotere i contributi previdenziali sulla somma percepita e nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione da darsi all’art. 14 quater, lett. b), del regolamento 1408/71, il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario e, in particolare, il diritto alla libera circolazione e il disposto dell’art. 14 quater, lett. b) del regolamento n. 1408/71 (testo vigente al 1998) osti a che l’Olanda riscuota i contributi previdenziali sui redditi da interessi versati da una società con sede in Olanda ad un soggetto residente in Belgio assoggettato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 quater, lett. b) e dell’allegato VII, parte 1, del regolamento n. 1408/71, tanto alla normativa previdenziale olandese quanto a quella belga».

Nella specie, il sig. Piatkowski, pur non contestando il fatto di essere assoggettato a due diversi regimi previdenziali, contesta che l’Olanda, piuttosto che il Belgio, possano includere la somma de qua nella base imponibile. Il sig. Piatkowski lo considera contrario alla normativa comunitaria.

L’Avvocato Jacobs ritiene, come peraltro già espresso nelle conclusioni relative alla causa Hervein II, che il soggetto che ricada nella sfera di applicazione dell’art. 14 quater, lett. b), non può essere gravato da oneri contributivi per un medesimo reddito in più di uno Stato membro.
Si tratta di un principio fondamentale sotteso al regolamento n. 1408/71. Nella causa in esame non c’è nulla che faccia pensare ad un duplice prelievo: infatti, il giudice del rinvio afferma espressamente che la somma de qua non è stata assoggettata in Belgio ad alcun contributo previdenziale.

La questione in esame verte soprattutto sul fatto che l’onere contributivo gravante sul sig. Piatkowski in Olanda è risultato maggiore in ragione dell’inclusione della somma de qua nella base imponibile. Il sig. Piatkowski sostiene che compete al Belgio riscuotere i contributi previdenziali sulla somma di cui trattasi e che essa non debba essere pertanto inclusa nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali in Olanda. Il giudice del rinvio sostiene di «non aver rinvenuto nel regolamento sufficienti indicazioni per l’attribuzione esclusiva dei redditi da interessi ad uno degli Stati membri interessati».

Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 sono volte esclusivamente ad individuare la normativa nazionale applicabile a coloro che ricadano nella sua sfera di applicazione. Esse non sono volte, pertanto, a fissare i presupposti in presenza dei quali sorga il diritto o l’obbligo di affiliazione a un regime previdenziale.
Spetta, invece, alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire quali redditi concorrano ai fini della determinazione degli obblighi contributivi a favore del proprio regime previdenziale.

La Corte di giustizia ha accolto la tesi secondo cui, nei casi in cui, per effetto del regolamento n. 1408/71, sia applicabile la normativa di un determinato Stato membro, le autorità nazionali sono libere di stabilire le regole di finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro medesimo e ha altresì affermato, nel più ampio contesto delle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, che «in mancanza di armonizzazione comunitaria delle normative nazionali spetta, in linea di principio, agli Stati membri stabilire i redditi da prendere in considerazione per il computo dei contributi previdenziali», dando così ragione all’Amministrazione finanziaria olandese.

In ciò la Corte condivide la tesi della Commissione secondo cui l’inclusione della somma de qua nella base imponibile non costituisca altro che una conseguenza del fatto che, per effetto dell’art. 14 quater sopra richiamato, il sig. Piatkowski è soggetto in toto alla normativa olandese, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono.

Altri articoli della Newsletter

Focus

🇬🇧 Riforme, Pensioni, Previdenza

PRENDE FORMA LA RIVOLUZIONE PREVIDENZIALE

🇨🇳 Riforme, Assicurazioni sociali

LE ASSICURAZIONI SOCIALI IN CINA

🇬🇧 Sicurezza stradale, Auto

IL CANTO DELLE SIRENE STRADALI

🇯🇴 Cultura assicurativa

L’AMMISSIBILITÀ DEL CONCETTO DI PREMIO SECONDO LA LEGGE CORANICA

🇨🇦 Assicurazione danni, Analisi dei mercati

ACCESSIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ ASSICURATIVA NEL CANADA ATLANTICO

UE

🇪🇺 Lotta alle discriminazioni

INDAGINE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: LA “DIVERSITÀ” SUL POSTO DI LAVORO FORNISCE UN CONTRIBUTO IMPORTANTE ALLA CARENZA DI MANODOPERA A LIVELLO COMUNITARIO

🇪🇺 Frode

INSEDIATO IL NUOVO COMITATO DI SORVEGLIANZA DELL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ALLE FRODI

🇪🇺 Relazioni industriali

PUBBLICATO IL DIZIONARIO EUROPEO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

🇪🇺 Flussi migratori

LA COMMISSIONE HA PRESENTATO IL PIANO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

🇪🇺 Fusioni

ADOTTATA LA DIRETTIVA SULLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE

Statistiche

🇨🇴 Assicurazioni

COLOMBIA: ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI SUL MERCATO ASSICURATIVO NEL 2004

🇰🇷 Vita

COREA DEL SUD: L’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA ASSICURATIVA VITA DAL 1992 AL 2005

🇪🇪 Assicurazioni

ESTONIA: L’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA ASSICURATIVA NEL 2004

Normativa

Diritti previdenziali

OLANDA: NON È CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA LA DISPOSIZIONE NAZIONALE CHE PREVEDE IL PRELIEVO CONTRIBUTIVO SUI REDDITI PERCEPITI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO

News

🇺🇸 Terrorismo

Il nuovo TRIA è legge

🇨🇳 Sicurezza Sociale

L’assistenza sociale agli anziani è diventata una priorità

🇩🇪 Sanità

Poca fiducia nella sanità pubblica e privata

🇨🇳 Nuovi mercati

Quattro fronti per lo sviluppo

🇪🇺 Pensioni

È molto discussa la proposta di un innalzamento dell’età pensionabile

🇩🇪 Analisi dei mercati

Poche donne manager nelle assicurazioni

🇯🇵 Vita, Concorrenza

Cresce la concorrenza nel vita

🇮🇳 Politiche di investimento

Ok all’investimento in derivati

🇨🇿 Previdenza

Introdotto il sistema contributivo per fronteggiare l’insostenibilità del sistema pensionistico

🇨🇳 Popolazione e condizioni di vita

La vita da pensionato dà poche soddisfazioni

🇿🇦 Vita

Piano per l’accessibilità alle coperture vita

🇨🇭 Auto

Il 2006 all’insegna dell'aumento dei premi per gli assicurati più anziani

🇺🇸 Catastrofi naturali

Katrina: maggiori indennizzi per i danni ai beni