Normativa
IVASS: CONSULTAZIONE SU MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 55/2024 IN MATERIA DI INFORMATIVA SUI REQUISITI FIT AND PROPER
“Consultazione n. 4/2026 - Modifiche al Regolamento IVASS N. 55/2024 (c.d. Regolamento RIGA)” PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL’11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (10 aprile 2026)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/
IVASS – Link al DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
IVASS ha pubblicato il 10 aprile scorso, per la consultazione, le proposte di modifica dei termini per la trasmissione delle informazioni, da parte delle imprese assicuratrici, per la verifica dei requisiti fit and proper.
Il documento contiene le modifiche che si intendono apportare agli artt. 9 e 16 del Regolamento IVASS n. 55/2024(1), al fine di aggiornare le date entro le quali deve essere alimentato il Registro RIGA.
Il Regolamento in questione stabilisce, all’art. 16, commi 1 e 3, che le imprese devono alimentare il registro RIGA con le informazioni inerenti i requisiti fit and proper dei detentori di partecipazioni qualificate, membri dei board e responsabili delle funzioni fondamentali “in modo tempestivo non oltre i 30 giorni.”
Tuttavia, le Joint Guidelines ESA stabiliscono, fra l’altro, che le Autorità di vigilanza nazionali debbano procedere all’alimentazione della piattaforma europea EIS (ESA Information System) entro un massimo di 15 giorni da quando vengono a conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni; ciò significa che l’Autorità potrebbe dover caricare le informazioni acquisite anche prima dell’eventuale autorizzazione che sia, eventualmente, tenuta a rilasciare in base alla normativa vigente in relazione al conferimento dell’incarico.
Si rende pertanto necessario modificare il Regolamento n. 55/2024, affinché IVASS possa trasmettere tempestivamente le informazioni di cui è a conoscenza tramite la piattaforma.
In primo luogo, sottolinea l’Istituto, è necessario l’adeguamento dei termini regolamentari per l’alimentazione di RIGA, da 30 a 15 giorni, per tutte le cariche.
In secondo luogo, è necessario che le imprese aggiornino RIGA, nei medesimi termini, anche con le cariche e le partecipazioni che richiedono una preventiva autorizzazione dell’IVASS: in tal caso, il caricamento dei dati, relativi a tali informazioni, avverrà prima dell’esito di tale autorizzazione, e, pertanto, esse rimarranno in uno stato di “sospeso” fino all’autorizzazione. L’IVASS confermerà i dati inseriti su RIGA contestualmente all’informativa all’impresa circa l’esito di tale autorizzazione.
In tal modo, quindi, si acquisiscono su RIGA i dati di tutte le cariche e partecipazioni, anche meramente “proposte”, per la trasmissione alla piattaforma europea come richiesto dalle Linee Guida ESA, senza che ciò comporti ulteriori aggravi operativi per le imprese.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte sul testo pubblicato possono essere inviati a IVASS entro il 10 maggio 2026.
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(1) Si veda, al riguardo: “IVASS, Regolamento n. 55/2024 in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche”, in Panorama Assicurativo n. 247, maggio 2024 (Sezione “NORMATIVA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87309/articolo/87737