Normativa
CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DI IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE E MUNIZIONI: CONSULTAZIONE DI BANKITALIA, COVIP, IVASS E MEF
“Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE - 28 aprile 2023)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html
BANCA D’ITALIA
https://www.bancaditalia.it/
COVIP – COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
https://www.covip.it/
MEF – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
https://www.mef.gov.it/index.html
Il 28 aprile scorso, Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF hanno posto in consultazione pubblica uno schema di istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato di un ampio novero di intermediari, ai fini di contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220.
La Legge si inserisce nell’ambito delle iniziative assunte dall’Italia per conformarsi ai più ampi obblighi internazionali sanciti dalla Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 e dalla Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008. Tale Legge vieta agli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare e alle fondazioni di origine bancaria di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e munizioni cluster e, per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento, stabilisce che gli intermediari abilitati adottino idonei presidi procedurali e consultino almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.
Alla Banca d’Italia, alla COVIP, all’IVASS e al MEF (gli “organismi di vigilanza”) è attribuita la responsabilità di verificare il rispetto del divieto di finanziamento e, a questo fine, il compito di emanare, di concerto tra loro, istruzioni sull’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari.
Le istruzioni sono formulate in termini sufficientemente flessibili da consentire a ciascun intermediario di applicarle, sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa. Inoltre, in base al principio di non onerosità, si è ritenuto di integrare le misure a presidio del divieto con i processi già previsti dal sistema dei controlli interni istituiti dagli intermediari in base alle rispettive normative di settore, nonché di consentire che i presidi procedurali siano definiti a livello di gruppo dalla capogruppo.
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione sui siti web degli organismi di vigilanza.