Panorama Assicurativo Ania

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Ottobre 2005 - N°25

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

UE

🇪🇺

PROCEDURA D’INFRAZIONE CONTRO L’ITALIA E LA SVEZIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA VEICOLI E TUTELA GIUDIZIARIA


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm



Lo scorso 17 ottobre la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell’Italia e della Svezia, inviando un parere motivato all’Italia riguardo alla legislazione nazionale che impone a tutti gli assicuratori autorizzati alla stipula di contratti di assicurazione obbligatoria dei veicoli nel nostro Paese, di fornire un’assicurazione per tutte le categorie di assicurati di tutte le regioni italiane.

Secondo la Commissione la legislazione nazionale penalizza la libera commercializzazione di prodotti assicurativi come stabilito nella Terza Direttiva “assicurazioni non vita” (92/49/CE). Inoltre, la normativa nazionale scoraggia gli operatori stranieri dall’entrare sul mercato assicurativo italiano.

Di conseguenza, il diritto italiano limita la libera prestazione di servizi e il diritto di stabilimento previsto dagli articoli 43 e 49 CE e per questo già nel luglio e nel dicembre 2004 erano state inviate delle lettere di costituzione in mora. Da allora essendo mancata una risposta chiara da parte del nostro Paese, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al quale le Autorità italiane sono invitate a rispondere entro due mesi.

La Commissione ha altresì inviato un parere motivato alla Svezia riguardo al corretto recepimento degli articoli 4, 5 e 6 della Direttiva relativa all’assicurazione di tutela giudiziaria (87/344/CEE). Questa Direttiva prevede disposizioni relative alla prevenzione del conflitto di interessi tra persone in possesso di un’assicurazione di tutela giudiziaria e i relativi assicuratori.

La Direttiva stabilisce, tra l’altro, che il contratto assicurativo debba citare il diritto dell’assicurato a ricorrere ad una procedura alternativa di composizione delle controversie. Tale disposizione non è stata ripresa nella legislazione svedese di recepimento.

Nella risposta alla lettera di costituzione in mora della Commissione, inviata nel marzo 2005, le Autorità svedesi sostenevano che la loro legislazione era compatibile con la Direttiva poiché le parti del contratto di assicurazione possono stabilire un meccanismo alternativo di composizione delle controversie.
La Commissione, reputando insufficiente questa strategia, ha inviato tale parere motivato al quale le Autorità svedesi sono invitate a rispondere anch’esse entro due mesi.

Queste richieste, presentate sotto forma di “pareri motivati”, rappresentano la seconda fase delle procedure d’infrazione stabilite dall’articolo 226 del Trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente da parte degli Stati membri entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può decidere di rinviare la questione alla Corte di Giustizia europea.

Si allega il testo delle Direttive:

92/49/CE
87/344/CEE

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