Panorama Assicurativo Ania

Newsletter

Ottobre 2005 - N°25

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Assicurazioni sociali

OLANDA: LA NORMATIVA COMUNITARIA NON OSTA A QUELLA NAZIONALE CHE ACCORDA BENEFICI FISCALI AI SOLI ASSICURATI AL SISTEMA PREVIDENZIALE NAZIONALE


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza dell’otto settembre scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello Olandese nella causa C-512/03, concernente l’interpretazione degli artt.56 e 58 CE in materia di libera circolazione dei capitali tra Stati membri.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia ha visto contrapporsi il signor Blanckaert (attore) e l’Amministrazione finanziaria olandese di Heerlen (convenuto), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedere alla parte attrice sgravi fiscali a titolo di assicurazioni sociali.

Il signor Blanckaert, che è cittadino belga e ivi residente insieme al coniuge, è proprietario di una casa di villeggiatura sita in Olanda che gli procura redditi da risparmio e investimenti ai sensi della legge fiscale olandese del 2001. Disponendo solo di quest’unica fonte di reddito in Olanda che è inferiore al 90% del suo reddito, ai sensi della stessa legge, egli non aveva chiesto di essere assimilato alla situazione di un soggetto passivo residente.
In più, non essendo assicurato presso il sistema previdenziale olandese, egli non è tenuto al versamento di contributi per le assicurazioni sociali.

Tuttavia il signor Blanckaert viene assoggettato da parte delle autorità tributarie olandesi, per l’anno 2001, all’imposta sui redditi sulla base dei suoi redditi imponibili da risparmio e investimenti. Conformemente a quanto disposto dalla Convenzione del 1970 contro le doppie imposizioni, in sede di liquidazione dei redditi è stato tenuto conto della franchigia e degli sgravi fiscali. Viceversa, non gli è stato riconosciuto il diritto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.

Egli ha pertanto deciso di proporre un reclamo avverso la cartella esattoriale per il 2001 presso l’Amministrazione finanziaria convenuta nella causa principale. Poiché tale reclamo è stato respinto, il signor Blanckaert ha proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi alla Corte d’appello di Bois-le-Duc.

La Corte di Appello, ritenendo che il Trattato e la giurisprudenza della Corte non forniscano una soluzione chiara alle questioni sollevate nella controversia in oggetto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se il signor Blanckaert residente in Belgio, che in Olanda non è titolare di nessun reddito da lavoro ma soltanto di redditi da risparmio e investimenti e che non è pertanto tenuto al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, in sede di liquidazione del suo reddito imponibile da risparmio e investimenti possa, in forza dell’ordinamento comunitario, considerarsi titolare di una situazione giuridica attiva concernente la concessione, da parte dell’Olanda, delle deduzioni per contributi previdenziali ed assistenziali, quando invece uno stesso soggetto passivo residente in Olanda in sede di liquidazione del suo reddito imponibile da risparmio e investimenti ha diritto alle dette deduzioni, essendo egli considerato assicurato e pertanto tenuto al versamento di contributi a favore delle assicurazioni sociali olandesi, anche quando non sia ivi titolare di redditi da lavoro ma esclusivamente di redditi da risparmio e investimenti e per tale ragione non versi nessun contributo a favore delle assicurazioni sociali olandesi.

b) Se sia rilevante la circostanza che il signor Blanckaert percepisca in Olanda una quota del suo reddito familiare superiore o inferiore al 90%.

c) Se il regime facoltativo previsto dalla legge fiscale olandese costituisca un rimedio procedurale efficace, il quale garantisca che l’interessato possa godere dei diritti a lui attribuiti dal Trattato CE ed escluda qualsiasi forma di discriminazione.


La Corte pronunciandosi sulle questioni ha affermato che la concessione di uno sgravio fiscale nella causa principale a soggetti non assicurati presso il sistema previdenziale olandese condurrebbe a trattare situazioni diverse allo stesso modo dato che gli assicurati presso il detto sistema beneficiano di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente.

Infatti, un assicurato ha diritto ad ottenere siffatti sgravi fiscali solo nel caso in cui le deduzioni di contributi non possano dare luogo ad un conguaglio con i contributi da versare.
Per contro, un soggetto non assicurato, quale il richiedente nella causa principale, beneficerebbe sempre ed automaticamente di sgravi fiscali in ragione della concessione di deduzioni di contributi per le assicurazioni sociali. Infatti, in mancanza di un obbligo di versare i contributi stessi, un tale soggetto non potrebbe mai imputare tali deduzioni a contributi previdenziali da versare.

Inoltre il giudice rileva che le disposizioni della normativa nazionale sull’assicurazione presso il sistema previdenziale olandese sono conformi alle disposizioni dell’art.13 del regolamento n.1408/71, in base al quale i residenti che svolgono la loro attività professionale al di fuori dell’Olanda non rientrano in tale sistema, mentre i non residenti che lavorano nel detto Stato membro sono assoggettati al detto sistema.

Poiché il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa dello Stato membro interessato determinare la categoria degli assicurati e il livello dei contributi al sistema previdenziale nazionale dovuti dagli assicurati nonché le relative deduzioni.
Inoltre, rientra nella logica interna di un tale sistema riservare il beneficio delle deduzioni di contributi solo ai soggetti tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso il detto sistema.

Ne consegue quindi che una normativa nazionale come quella di cui trattasi può essere giustificata, ai sensi dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE, dalla differenza oggettiva tra la situazione di un assicurato presso il sistema previdenziale olandese e quella di un soggetto non assicurato presso quest’ultimo.

La Corte di Giustizia ha pertanto risposto al quesito principale propostole dalla Corte di Appello Olandese dando ragione all’Amministrazione finanziaria, affermando che il diritto comunitario non osta alla normativa nazionale di uno Stato membro che stabilisce che un soggetto passivo non residente, titolare nel detto Stato soltanto di redditi da risparmio e investimenti e non assicurato presso il sistema previdenziale di tale Stato membro, non può beneficiare degli sgravi fiscali per le assicurazioni sociali, mentre un soggetto passivo residente che sia assicurato presso il detto sistema previdenziale beneficia di tali sgravi in sede del calcolo del suo reddito imponibile, persino quando percepisca soltanto redditi della stessa natura e non versi contributi previdenziali.

Altri articoli della Newsletter

Focus

🌎 Principi contabili

TRA FAIR VALUE E COSTO STORICO

🇯🇴 Vita

POLIZZE E SHARIAH

🇺🇸 Salute, Disoccupazione

DISOCCUPAZIONE STABILE, MA COPERTURA SANITARIE IN DISCESA

🇦🇷 Riassicurazione

LA CRISI ARGENTINA E LA RIASSICURAZIONE DEI RISCHI ALL’ESTERO

🇺🇸

POLIZZE SANITARIE E INCENTIVI

UE

🇪🇺 Mercato finanziario

FONDI PENSIONE E PATRIMONIO GESTITO: STATO DELL’ARTE DELLE DIRETTIVE

🇪🇺 Libera circolazione dei lavoratori

ESTESE PER ULTERIORI TRE ANNI LE RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’UE

🇪🇺

PROCEDURA D’INFRAZIONE CONTRO L’ITALIA E LA SVEZIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA VEICOLI E TUTELA GIUDIZIARIA

🇪🇺 Sicurezza stradale

DOPO LA SCATOLA NERA ANCHE IL 112

🇪🇺

LA COMMISSIONE INTERVIENE PER GARANTIRE CHE GLI STATI MEMBRI APPLICHINO LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E VIGILANZA SUPPLEMENTARE DEI CONGLOMERATI FINANZIARI

Statistiche

🇱🇻 Assicurazioni

LETTONIA: ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

🇪🇺 Pensioni

LE PENSIONI IN EUROPA NEL 2002

🇦🇷 Assicurazioni

ARGENTINA: ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

Normativa

Assicurazioni sociali

OLANDA: LA NORMATIVA COMUNITARIA NON OSTA A QUELLA NAZIONALE CHE ACCORDA BENEFICI FISCALI AI SOLI ASSICURATI AL SISTEMA PREVIDENZIALE NAZIONALE

News

🇺🇸 Influenza aviaria

Influenza aviaria: prime valutazioni assicurative

🇩🇪 Riciclaggio dei capitali

Antiriciclaggio: maggiori doveri per gli intermediari finanziari

🇧🇷 Analisi del mercato

Mercato in espansione nel mese di agosto

🇰🇷 Mercati finanziari

Gli assicuratori animano il mercato azionario

🇪🇹 Pensioni

Raddoppiate le pensioni agli statali

🇬🇧 Auto

Stop alla kasko che segue il guidatore

🇺🇸 Previdenza complementare

Continua nel 2004 la crescita dei piani 401K

🇩🇪 Vita

La cassazione si pronuncia definitivamente sul riscatto nelle polizze vita

🇬🇹 Catastrofi naturali

Inondazioni più dannose degli uragani

🇵🇰 Catastrofi naturali

Terremoto: enormi danni, pochi sinistri

🇵🇪 Contratti, Trasparenza

Clausole sotto accusa

🇺🇸 Vita

Genocidio armeno: 17 milioni di dollari, 90 anni dopo

🇩🇪 Concorrenza

Abbondanza di assicuratori stranieri

🇵🇷 Comunicazione

Assicurazione 'on air'

🇬🇧 Nuovi prodotti, Tecnologia

Assicurare il cellulare, sì ma…

🇺🇸 Catastrofi naturali

Un fondo assicurativo pubblico per le calamità

🇩🇪 Riorganizzazioni di gruppo

Il Gruppo Allianz cambia aspetto