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Marzo 2005 - N°18

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Previdenza Sociale

AUSTRIA: GLI ALIMENTI AL MINORENNE NON VANNO RICONOSCIUTI SE IL GENITORE DETENUTO ESPIA LA PROPRIA CONDANNA NEL PAESE DI ORIGINE


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del venti gennaio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-302/02, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dal giudice del rinvio austriaco, in merito all’interpretazione del combinato disposto dell’art.12 CE e dell’art.3 del regolamento CEE n.1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento avviato in nome e per conto del minore Nils Laurin Effing in merito al diritto di quest’ultimo al mantenimento della corresponsione di anticipi sugli alimenti.

Il padre, sig. Ingo Effing, è cittadino tedesco, ma abitualmente residente in Austria dove svolgeva attività di lavoro dipendente. A tal riguardo il governo austriaco ha precisato che l’interessato avrebbe goduto della copertura previdenziale austriaca in qualità di commerciante sino al 30 giugno 2001.
Il piccolo Nils è cittadino austriaco ed è stato affidato alla madre, con cui convive in Austria.

Il 7 giugno 2000 il padre del richiedente veniva sottoposto a carcerazione preventiva in Austria e successivamente condannato ad una pena detentiva. Al figlio Nils veniva quindi concesso, ai sensi della legislazione austriaca, un anticipo mensile sugli alimenti, in ragione di EUR 200,43 per il periodo intercorrente del 1° giugno 2000 al 31 maggio 2003.

Il padre di Nils iniziava ad espiare la pena detentiva alla quale era stato condannato presso il carcere di Garsten, in Austria. Il 19 dicembre 2001 veniva trasferito nel proprio paese di origine, in Germania, per ivi espiare il resto della pena.

A seguito del trasferimento in Germania del padre, a Nils il giudice austriaco di primo grado interrompeva, con decisione pronunciata il 24 gennaio 2002, la corresponsione degli anticipi sugli alimenti percepiti dal detto minore, a decorrere dalla fine del mese di dicembre 2001. A parere del detto giudice, i requisiti necessari per la concessione degli anticipi non sussistevano più, atteso che il padre si trovava in stato di detenzione all’estero.

Avverso tale pronuncia Nils aveva proposto un ricorso al giudice di appello il quale confermava la decisione del giudice di primo grado: la concessione di un anticipo sugli alimenti ai sensi della legislazione austriaca è subordinata al requisito che il sig. Effing espii la pena sul territorio nazionale.

Avverso tale decisione Nils proponeva quindi ricorso per cassazione sostenendo che il trasferimento del padre in un istituto penitenziario di un altro Stato membro non poteva produrre la conseguenza di interrompere la corresponsione degli anticipi sugli alimenti e che l’istituto penitenziario situato sul territorio austriaco deve essere assimilato a qualsiasi altro istituto penitenziario sul territorio della Comunità.

Il giudice adito sostenne, dal canto suo, che la legislazione austriaca esclude dal beneficio degli anticipi sugli alimenti i discendenti a carico di cittadini stranieri che espiino nel loro paese d’origine una pena detentiva cui siano stati condannati in Austria.

Lo stesso giudice rilevava, da un lato, che i minori, il cui genitore debitore dell’obbligo alimentare sconti una pena detentiva, costituiscono vittime innocenti di delitti commessi dai loro ascendenti e meritano assistenza da parte dello Stato. D’altro canto, il corrispondente obbligo dello Stato austriaco, vale a dire quello di provvedere a che i detenuti percepiscano un’adeguata retribuzione o vengano posti in grado, in altro modo, di far fronte al loro obbligo alimentare, dovrebbe essere limitato ai detenuti che svolgano attività lavorativa e che si trovino in un istituto penitenziario situato sul territorio nazionale.

Ritenendo, tuttavia, che tale interpretazione potesse costituire una discriminazione fondata sulla nazionalità, il giudice ha deciso di sospendere il procedimento e ha sottoposto la questione al giudizio della Corte di Giustizia.

Il giudice europeo, pronunciandosi sulla controversia, ha affermato che in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui un lavoratore abbia ottenuto il trasferimento, quale detenuto, nello Stato membro di cui sia originario, per ivi espiare la restante parte della propria pena, trova applicazione, nel settore delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di cui all’art. 13, n. 2, del regolamento CEE n.1408/71, la legge di tale Stato membro.

Il giudice ha poi sottolineato che né l’art. 3 del regolamento medesimo, né l’art. 12 CE ostano a che, in una fattispecie simile, la normativa di uno Stato membro subordini la concessione di prestazioni familiari, come quelle previste dalla normativa austriaca a favore dei familiari di un cittadino comunitario, al requisito che questi sia detenuto sul territorio dello Stato medesimo.

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