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Settembre 2004 - N°12

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LUSSEMBURGO: IL SISTEMA BONUS-MALUS NON CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ TARIFFARIA

Corte di Giustizia



Con la sentenza del 7 settembre 2004 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale, ex art. 226 del Trattato CE, sollevata dalla Commissione Europea contro il Granducato di Lussemburgo in merito all’applicazione del principio di libertà tariffaria e di soppressione dei controlli preliminari o sistematici sulle tariffe e sui contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, sancito dalla Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE.

La Commissione Europea ha proposto il presente ricorso alla Corte per fare accertare se il Granducato di Lussemburgo, avendo istituito e mantenuto in vigore un sistema di bonus-malus con ripercussioni automatiche ed obbligatorie sulle tariffe, applicabile a tutti i contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli conclusi da persone fisiche sul territorio lussemburghese senza distinguere tra le compagnie assicurative con sede in Lussemburgo e le imprese di assicurazione ivi esercenti l’attività mediante succursali o prestazione di servizi, ha violato il principio sancito dagli artt. 6, n. 3, 29 e 39, della Direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le Direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (Terza Direttiva «assicurazione non vita»).

Per la Commissione, il sistema lussemburghese di bonus-malus si pone in contrasto, da un lato, con il principio della libertà tariffaria risultante dalle disposizioni della Direttiva 92/49/CEE, che vieta agli Stati membri di assoggettare a notifica, approvazione preliminare o comunicazione sistematica le tariffe o le maggiorazioni che un’impresa di assicurazione intenda applicare nel territorio di tali Stati e, dall’altro, con l’obiettivo della direttiva medesima, volta a realizzare la libera commercializzazione dei prodotti assicurativi nella Comunità.

La Corte pur affermando che il sistema lussemburghese di bonus-malus comporta, certamente, ripercussioni sull’evoluzione dei premi, sottolinea che esso non si risolve in una fissazione diretta delle tariffe da parte dello Stato, poiché le imprese di assicurazione restano libere di fissare l’importo dei premi di base.

Pertanto, il regime lussemburghese di bonus-malus non può essere assimilato ad un sistema di approvazione delle tariffe in contrasto con il principio della libertà tariffaria e quindi è da considerarsi respinto il ricorso presentato dalla Commissione.

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