Panorama Assicurativo Ania

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Febbraio 2007 - N°41

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

🇩🇪 Intermediazione

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/92/CE IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA IN GERMANIA


La Direttiva 2002/92/CE ha previsto il completamento del processo di armonizzazione degli ordinamenti nazionali, avviato già nel 1977 con la Direttiva 77/92/CEE, al fine di garantire agli intermediari assicurativi e riassicurativi il diritto ad operare nell’intero territorio dell’Unione europea in regime di libertà di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi.

In particolare, la normativa comunitaria ha imposto agli Stati membri di prevedere condizioni uniformi in materia di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

In tale contesto si inserisce il lungo cammino percorso dal legislatore tedesco che, con la legge del 19 dicembre 2006 (Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts), ha finalmente condotto a termine il processo di recepimento della direttiva europea.

Secondo la nuova normativa, gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono iscriversi in un registro presso la Camera di Commercio in cui hanno la residenza o la sede, la quale è incaricata del rilascio di un documento che attesta l’iscrizione nel registro e l’abilitazione ad operare.

Questo documento non è necessario per gli operatori esteri – provenienti da altri stati membri – e per quei soggetti che esercitano attività di intermediazione assicurativa in nome o per conto di una impresa di assicurazione, ovvero di più imprese se i prodotti venduti non entrano in concorrenza e agiscono sotto la piena responsabilità dell’impresa.

Per ottenere l’abilitazione occorre possedere determinati requisiti di onorabilità, prestare adeguate garanzie finanziarie - tra cui una copertura assicurativa di r.c. professionale - oltre a superare un esame che dimostri il possesso di conoscenze professionali adeguate.

La legge prevede, inoltre, che un apposito regolamento stabilisca nel dettaglio gli obblighi informativi e gli strumenti per garantire il possesso da parte degli intermediari delle garanzie finanziarie minime.

Sono invece esclusi dall’ambito normativo i soggetti che vendono prodotti assicurativi ma che svolgono principalmente altra attività professionale, purché:
· non si tratti di assicurazioni sulla vita o R.C. (salvo che per i viaggi);
· siano sufficienti cognizioni di base sulla garanzia venduta;
· l’assicurazione sia complementare rispetto al bene o servizio fornito e ne copra i rischi di perdita o deterioramento;
· il premio non superi i 500 euro;
· il contratto non superi i cinque anni.

Sono stabilite precise definizioni per gli intermediari: agenti (Versicherungsvermittler), che agiscono professionalmente per conto di una impresa di assicurazione, e broker (Versicherungsmakler), che agiscono professionalmente per conto del mandante e non sono legati in alcun modo ad imprese di assicurazione; vengono inoltre definiti i Versicherungsberater, sorta di consulenti assicurativi che non ricevono compensi da imprese di assicurazione ma professionalmente collaborano alla gestione dei contratti, compreso il caso di sinistri; anche questi soggetti devono essere autorizzati dalle Camere di Commercio.

Le figure meno regolamentate in passato, dunque, divengono ora destinatari delle disposizioni della legge sia per quanto riguarda gli obblighi informativi sia per quanto concerne la responsabilità verso i consumatori/assicurati (compreso l’aspetto dell’incasso dei premi e pagamento dei sinistri).

Un ultimo accenno merita la previsione di forme di soluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e assicurati attraverso il riconoscimento di appositi uffici di conciliazione.

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