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Dicembre 2004 - N°15

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Normativa

🇪🇺 Sussidio di disoccupazione

GERMANIA: L’INDENNITÀ È NEGATA SE L’ULTIMA OCCUPAZIONE E’ STATA PRESTATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO


Corte di Giustizia
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Con la sentenza dell’undici novembre scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-372/02, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dal Tribunale federale tedesco “Bundessozialgericht” competente per le cause in materia di sicurezza sociale, in merito all’interpretazione degli artt. 3, 13, n.2, 67 e 71 del regolamento (CEE) n.1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia esistente tra il signor Adanez-Vega e l’Ente federale del lavoro tedesco, il “Bundesanstalt”, in relazione al rifiuto di quest’ultimo di concedere al cittadino spagnolo un’indennità o sussidio di disoccupazione.

Il signor Vega, fin dalla nascita, ha sempre avuto la residenza in Germania. In Spagna è tornato dal settembre ‘91 al dicembre ’92 per lo svolgimento di un’attività formativa soggetta a previdenza sociale, successivamente dal novembre ’94 all’aprile ’95 seguì un corso analogo in Germania. Nell’aprile dello stesso anno rientrò in Spagna dove assolse dal maggio ’95 al febbraio ’96 il servizio militare. Rientrato in Germania e iscritto alle liste di disoccupazione chiese l’indennità di disoccupazione prima di trovare un posto di lavoro.

Con decisione del 31 maggio ’96 l’Ente federale del lavoro tedesco gli negava la concessione di tale indennità, in quanto Vega non soddisfaceva i requisiti previsti dagli artt. 104 e 134 della legge sulla promozione del lavoro tedesca. Secondo tale legge nella sostanza non era in possesso né di un periodo contributivo di 360 giorni maturati negli ultimi tre anni (art.104), né di un periodo contributivo di 150 giorni maturati nell’ultimo anno (art.134).

Contro tale decisione il signor Vega presentò un reclamo allo stesso Ente che venne respinto con la decisione del luglio ’96 e per questo decise di presentare un ricorso al Tribunale per le cause in materia di sicurezza sociale di Hannover, accolto con sentenza del febbraio ’98. L’Ente federale del lavoro si appellò al Tribunale regionale per le cause in materia di sicurezza sociale del Niedersachsen, ma l’appello venne respinto con sentenza dell’ottobre 2001; decise pertanto di ricorrere per cassazione dinanzi al Tribunale federale per le cause in materia di sicurezza sociale.

Il Tribunale federale investito del caso ha disposto la sospensione del procedimento e contemporaneamente ha sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea nell’agosto del 2002 ponendo alcuni quesiti: se ai sensi degli artt.13 e 71 del regolamento 1408/71 la legislazione applicabile ad una persona che risieda in un Stato membro e sia ivi disoccupata, dopo avere effettuato il servizio militare obbligatorio in un altro Stato membro, sia quella dello Stato membro di residenza o quella dello Stato in cui ha prestato il servizio militare; se il servizio militare obbligatorio assolto in altro Stato membro possa considerarsi un’occupazione; se tale ultima occupazione svolta in uno Stato diverso da quello di residenza possa essere preso in considerazione per le prestazioni di disoccupazione come se fosse stata svolta nello Stato di residenza.

Il giudice europeo, pronunciandosi sulla controversia, ha affermato che in circostanze analoghe a quelle della causa in oggetto, la legislazione applicabile è sicuramente quella dello Stato membro di residenza e che non contrasta con quanto disposto dall’art.3 del regolamento n.1408/71, aggiornato dal regolamento n.2195/91, il comportamento dell’Ente competente che, ai fini dell’esame del diritto alle indennità di disoccupazione, non prenda in considerazione, nel calcolo dei periodi di assicurazione maturati, un periodo di servizio militare obbligatorio effettuato in un altro Stato membro.

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