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Dicembre 2004 - N°15

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GERMANIA: IL RIMBORSO INTEGRALE DELLE SPESE È LEGITTIMO PER PRESTAZIONI RICEVUTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del quattordici ottobre scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-193/03, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dal Tribunale tedesco, “Sozialgericht Stuttgart” competente per le cause in materia di sicurezza sociale di Stuttgart, in merito all’interpretazione dell’art. 34 del regolamento (CEE) n.574/1972, che stabilisce le modalità attuative del regolamento (CEE) n.1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

La questione traeva origine dalla controversia insorta tra la Cassa malattia aziendale della Robert Bosch GmbH e l’Ufficio assicurativo federale Bundesversicherungsamt in merito alla richiesta da quest’ultimo formulata alla Cassa, con decisione del 31 gennaio 2001, di porre termine alla prassi di rimborso integrale delle spese sostenute dai suoi assicurati allorché quanto da loro pagato per cure ricevute in occasione di una permanenza in un altro Stato membro non superava i 200 Marchi, in quanto in contrasto con l’art.34 del regolamento n.574/72.

La Cassa si giustificava asserendo che il numero di assicurati, che paga direttamente per le cure mediche ricevute all’estero, è alto. Affermava che molto spesso i documenti rilasciati dalla Cassa malattia agli assicurati per ricevere cure non sono riconosciuti da chi eroga le prestazioni o che gli stessi non ne sono in possesso. Da ciò ne consegue, per esigenze di semplificazione amministrativa, che l’Istituzione competente, quando gli importi siano di una certa entità, proceda al rimborso integrale, anziché affrontare le lunghe procedure previste dal regolamento n.574/72.

Il diritto comunitario al riguardo prevede che l’Istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non eccedano una cifra massima fissata in 1.000,00 euro dalla Commissione Amministrativa della Comunità Europea, che il lavoratore o il titolare di pensione abbia dato il proprio consenso all’applicazione di detta disposizione.
Il diritto nazionale tedesco prevede, in materia di regime legale di assicurazione malattia, che la Cassa malattia, qualora non possa fornire in tempo una prestazione urgente, è tenuta a rimborsare le spese sostenute dagli assicurati nei limiti della prestazione da questi ricevuta.

Nel caso in esame, avverso la decisione dell’Ufficio assicurativo federale, la Cassa ha prestato ricorso dinanzi al giudice di primo grado perché la considerava viziata da un errore di valutazione e in più disattendeva al principio di proporzionalità.

Il giudice tedesco, considerando che il comportamento adottato dalla Cassa determinava dei vantaggi in termini di efficacia, consentiva risparmi e, quello che è più importante, favoriva gli assicurati, in quanto con tale procedura si permetteva di ottenere dei rimborsi più veloci, ha deciso di sospendere la decisione e di investire della questione la Corte.

La Corte, pronunciandosi sulla controversia, ha affermato che la normativa nazionale tedesca, che di fatto prevede un rimborso integrale delle spese mediche sostenute dall’iscritto in occasione di una permanenza in un altro Stato membro, se queste non superano i 200 marchi, di fatto garantisce che il rimborso di cui gode l’assicurato è almeno equivalente, se non superiore, a quello di cui lo stesso avrebbe beneficiato in base all’art.34 del regolamento n.574/72.
Per la Corte di Giustizia la prassi seguita dalla Cassa malattia non è in contrasto con l’art.34 del regolamento n.574/72, rilevando altresì che nel caso in esame la competenza è del giudice nazionale e non della stessa.

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