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Giugno 2004 - N°9

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

🇪🇺 Previdenza Sociale

AUSTRIA: LA RESIDENZA E' REQUISITO INDISPENSABILE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE PENSIONISTICA COMPENSATIVA

Corte di Giustizia



Con la sentenza del ventinove aprile scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dal giudice austriaco in merito all’interpretazione degli artt.4, n. 2 bis e 10 bis del regolamento n. 1408/71 concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

In particolare, il giudizio a quo, che è stato sospeso in attesa della decisione della Corte europea, traeva origine dal ricorso proposto da un pensionato avverso il rifiuto dell’ente di previdenza sociale delle professioni industriali ed artigianali di incrementare la sua pensione di vecchiaia con la corresponsione di una integrazione compensativa - la Corte ha confermato la non spettanza nei confronti del ricorrente di tale integrazione -.

La normativa austriaca (legge federale relativa alla previdenza sociale per i lavoratori autonomi del commercio) prevede, nel caso in cui la prestazione pensionistica non consenta di garantire un livello di vita adeguato, chiamato livello di riferimento, per la brevità dei periodi assicurativi o per la troppo modesta base di calcolo, che venga versata una integrazione compensativa al titolare della pensione residente in Austria. Nel caso in esame, il ricorrente aveva la sua residenza in altro paese comunitario.

Il giudice austriaco, pertanto, ha sottoposto al giudizio della Corte di Lussemburgo il seguente quesito: “l’integrazione compensativa prevista dalla normativa austriaca, prestazione menzionata nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71 rappresenta una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis del detto Regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona, come il ricorrente, che soddisfa i requisiti per la concessione della stessa, è disciplinata dal sistema di coordinamento istituito dall’art. 10 bis del citato regolamento, e, di conseguenza, può essere versata solo ad una persona che risiede abitualmente in Austria”.

La Corte di Giustizia ha osservato in via preliminare che la prestazione speciale disciplinata dall’art. 4, n. 2 bis del regolamento n. 1408/71 è definita dalla sua finalità. Essa deve rappresentare una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale e presentare i caratteri di un aiuto sociale giustificato da motivi economici e sociali (connessi alla situazione economica e sociale del paese di residenza).

L’integrazione compensativa austriaca presenta il carattere di un’assistenza sociale, in quanto mira a garantire un minimo vitale al beneficiario, in caso di insufficienza della pensione; pertanto, rientra nella previsione di cui al richiamato regolamento, costituendo una prestazione a carattere non contributivo in quanto finanziato sostanzialmente dal bilancio federale.

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