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Ottobre 2006 - N°37

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

🇮🇪 R.C. Auto

IRLANDA: IL DIRITTO COMUNITARIO OSTA ALLA NORMA INTERNA CHE NEGA AI PASSEGGERI IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE SU VEICOLO NON ADIBITO AL LORO TRASPORTO


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Lo scorso 5 ottobre l’avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in merito alla causa C-356/05 avente ad oggetto le seguenti questioni:
- se, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, una persona che sia rimasta vittima di un incidente automobilistico mentre si trovava a bordo di un autoveicolo che non era adibito al trasporto passeggeri né provvisto di sedili idonei a tale uso, debba essere considerata un «passeggero», ai sensi dell’art. 1, della direttiva del Consiglio 90/232/CEE (Terza Direttiva Auto);
- e se i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti che vengono loro conferiti dall’art. 2 della stessa direttiva.

Il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia è stato sollevato dall’Alta Corte Irlandese nell’ambito della controversia che ha visto contrapporsi la signora Elaine Farrell, vittima di un incidente stradale avvenuto nel gennaio 1996 mentre si trovava a bordo di un autoveicolo, al signor Whitty e al Fondo Irlandese per le vittime di incidenti stradali (MIBI).

Il signor Whitty, proprietario e conducente del veicolo, ha perso il controllo di quest’ultimo andando a sbattere contro un muro. L’autoveicolo incidentato era un furgone non progettato né costruito per il trasporto di passeggeri nella parte posteriore, cosicché non era fornito di sedili nella parte posteriore. Al momento dell’incidente, la signora Farrell era seduta sul pavimento della parte posteriore del furgone, ossia nell’area del veicolo non munita di sedili.

Dopo l’incidente è emerso che il signor Whitty non era assicurato. Per tale motivo, la signora Farrell ha chiesto un risarcimento al MIBI, invocando un accordo da questo concluso con il Ministro per l’ambiente nel 1998, in base al quale il MIBI s’impegnava a risarcire le vittime di incidenti stradali in cui fossero coinvolti conducenti che avessero omesso di soddisfare l’obbligo di assicurazione imposto dalla legge del 1961.

Il MIBI ha rifiutato di risarcire la signora Farrell per il fatto che quest’ultima viaggiava in una parte dell’autoveicolo che non era stata progettata né costruita per il trasporto di passeggeri. Pertanto, la responsabilità per le lesioni personali subite dalla ricorrente nella causa principale non era contemplata dall’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge del 1961; di conseguenza, l’accordo non trovava applicazione ed il MIBI non era obbligato a risarcire la signora Farrell né ad ottemperare ad una qualsiasi decisione favorevole alla signora Farrell a seguito di un procedimento proposto contro il signor Whitty.

Nel settembre 1997, la signora Farrell ha avviato un procedimento contro tutti i convenuti della causa a qua. Nel luglio 2001 è stata pronunciata una sentenza favorevole alla signora Farrell che condannava il signor Whitty.

Con la sua argomentazione, la ricorrente nella causa principale chiede sostanzialmente una pronuncia in cui si dichiari che la normativa nazionale vigente al tempo dell’incidente non dava adeguata attuazione a tutte le pertinenti disposizioni della prima direttiva, come modificata dalla terza direttiva, riferendosi in particolare all’art. 1 di quest’ultima.


Le autorità convenute ed il MIBI hanno negato dinanzi al giudice nazionale che le misure nazionali vigenti al momento dell’incidente non dessero adeguata attuazione alle disposizioni dell’art. 1 della terza direttiva.

Le predette autorità hanno infatti sostenuto che, non estendendo l’assicurazione obbligatoria alla responsabilità civile per danni causati ai passeggeri che si trovino in una qualsiasi parte di un autoveicolo a propulsione meccanica diverso da un grande autoveicolo destinato al servizio pubblico, che non sia stata progettata e costruita con sedili per passeggeri, la normativa vigente dava attuazione alle pertinenti disposizioni delle direttive in oggetto in maniera adeguata ed entro i limiti di quanto consentito; in particolare, le stesse disposizioni del diritto comunitario ammetterebbero la possibilità di non estendere l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile relativamente ai passeggeri che viaggino nella summenzionata parte di un autoveicolo.

In tale contesto, l’Alta Corte Irlandese ha posto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in forza dell’art. 1 della terza direttiva l’Irlanda fosse tenuta a rendere obbligatoria l’assicurazione della responsabilità civile per danni causati alle persone che viaggino in una parte dell’autoveicolo che non sia stata progettata né costruita con sedili per passeggeri;
2) se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, l’art. 1 della terza direttiva conferisca ai singoli diritti che possono essere fatti valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali».

L’Avvocato generale nelle sue conclusioni ha proposto alla Corte di Giustizia di risolvere le questioni poste dal giudice del rinvio nel seguente modo: innanzitutto che l’art. 1 della terza direttiva deve essere interpretato nel senso che osta al fatto che uno Stato membro mantenga una normativa nazionale che escluda dall’obbligo di assicurazione in materia di responsabilità civile i danni alla persona subiti dai singoli che viaggino in parti di un veicolo che non sono state progettate né costruite con sedili per passeggeri; in secondo luogo che i singoli possono sulla base dei diritti che a loro derivano dalla stessa direttiva invocare direttamente lo stesso articolo 1 della direttiva dinanzi al giudice nazionale.

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