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Settembre 2006 - N°36

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Diritti previdenziali

BELGIO: QUANDO LA RESIDENZA È CONDITIO SI NE QUA NON PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del diciotto luglio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-406/04 relativa all’interpretazione degli articoli 17 e 18 del regolamento del Consiglio CEE del 14 giugno 1971 n.1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra il signor Gérald De Cuyper e l’Ufficio nazionale per l’impiego (ONEM) in merito all’esclusione dell’interessato dal godimento dell’indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 1999.

Il signor De Cuyper, cittadino belga, svolgeva un'attività lavorativa subordinata in Belgio ed è stato ammesso a fruire dell'indennità di disoccupazione nel 1997. Nel 1998 egli ha ottenuto la dispensa dall'obbligo di sottoporsi al controllo imposto ai disoccupati e nel 1999 ha presentato una dichiarazione in cui affermava di abitare in Belgio.

Nel 2000 i servizi dell'ONEM hanno proceduto ad un controllo per verificare l'esattezza di tale dichiarazione e in questa occasione il signor De Cuyper ha riconosciuto di non abitare più in Belgio dal gennaio 1999 e di risiedere in Francia. In base a tale controllo, egli è stato escluso dal godimento dell'indennità di disoccupazione in quanto non soddisfaceva più il requisito della residenza effettiva previsto dal diritto belga. L'ONEM gli ha inoltre richiesto la restituzione delle indennità versate dal gennaio 1999, pari a 12.452,78 euro.

Il De Cuyper ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale del lavoro di Bruxelles, il quale, adita la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sottoposto il seguente interrogativo: se gli artt. 17 e 18 Trattato CE, che riconoscono ai cittadini dell’Unione europea il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ostino ad una disposizione di diritto nazionale che subordina il ricevimento di un’indennità di disoccupazione all’obbligo di risiedere effettivamente nello Stato membro interessato, considerato che la detta indennità è concessa a disoccupati con più di 50 anni dispensati dall’obbligo di esser iscritti come richiedenti lavoro.

La Corte nel pronunciarsi ha rilevato che anche se il Trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, tale diritto di soggiornare non è incondizionato. Esso è riconosciuto fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

A tale riguardo, il regolamento CEE n. 1408/71 prevede solo due situazioni in cui lo Stato membro competente è tenuto a consentire a chi percepisce un'indennità di disoccupazione di risiedere nel territorio di un altro Stato membro mantenendo il diritto a tale prestazione: il caso del disoccupato che si reca in un altro Stato membro «per cercarvi una occupazione», o il caso del disoccupato che durante la sua ultima occupazione risiedeva nel territorio di un altro Stato membro. Risulta chiaramente dal fascicolo che il caso del sig. De Cuyper non corrisponde ad alcuna di queste situazioni.

La Corte riconosce che una normativa nazionale, che penalizza taluni cittadini per il solo fatto che hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute a tutti i cittadini dell'Unione. Tuttavia, in questo caso, l'imposizione di una condizione di residenza risponde all'esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei disoccupati.

Tale condizione, infatti, consente ai servizi ispettivi dell'ufficio del lavoro di verificare se la situazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione non ha subito modifiche idonee ad incidere sulla prestazione concessa. Pertanto, tale giustificazione è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone coinvolte. Il controllo da svolgersi sulle indennità di disoccupazione presenta inoltre una peculiarità che giustifica l'imposizione di meccanismi più restrittivi rispetto a quelli imposti per il controllo di altre prestazioni.

Da chiarire poi c’è l’aspetto relativo alla natura di tale indennità per stabilire se essa costituisca una prestazione previdenziale cui si applica il regolamento CEE n. 1408/71.

La Corte a tale proposito ha dichiarato che essa costituisce una prestazione previdenziale cui si applica il regolamento CEE n. 1408/71 anche quando, in seguito ad un provvedimento nazionale, chi ne fruisce è dispensato dall'obbligo di iscriversi come richiedente lavoro e, di conseguenza, dall'obbligo di essere disponibile sul mercato del lavoro.

A tale proposito la Corte sottolinea che l'ottenimento di una dispensa non implica che il disoccupato sia esonerato dall'obbligo di restare a disposizione dell'ufficio del lavoro per il controllo della sua situazione professionale e familiare, anche se è dispensato dall'obbligo di iscriversi e di accettare qualsiasi lavoro adeguato.

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