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Settembre 2006 - N°36

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

R.C. Auto

DA BITONTO A BRUXELLES: UN NUOVO OSTACOLO ALL’INDENNIZZO DIRETTO


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del tredici luglio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata nei procedimenti riuniti da C-295/04 a C-298/04 sulle questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art.81 del Trattato CE sollevate nell’ambito di azioni di risarcimento danni proposte dal sig. Manfredi contro la Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, dal sig. Cannito contro la Fondiaria Sai SpA e, rispettivamente, dal sig. Tricarico e dalla sig.ra Murgolo contro l’Assitalia SpA per far condannare le dette compagnie di assicurazioni alla restituzione delle maggiorazioni dei premi RC auto versate a seguito degli aumenti applicati dalle stesse in base all’intesa dichiarata illecita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Secondo la Corte di Giustizia europea un'intesa che viola la normativa nazionale in materia di concorrenza può violare nel contempo il diritto comunitario e chiunque può far valere il diritto comunitario per chiedere il risarcimento del danno subito secondo le norme stabilite dagli Stati membri.

Nel luglio 2000, l'Antitrust italiana ha constatato che le compagnie di assicurazione Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Assitalia S.p.A. avevano attuato un accordo illecito avente ad oggetto lo scambio di informazioni tra imprese concorrenti. Tale accordo ha permesso l'aumento dei premi RC auto non giustificato dalle condizioni del mercato.

Gli assicurati hanno chiesto al Giudice di pace di Bitonto di condannare le compagnie di assicurazione a restituire la maggiorazione dei premi versata a seguito dell'intesa dichiarata illecita.

Il giudice italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni pregiudiziali concernenti il diritto comunitario della concorrenza (art. 81 CE) al fine di stabilire:
1) se tale accordo violi non soltanto la legge italiana sulla tutela della concorrenza, ma anche il Trattato CE, in quanto talune compagnie appartenenti ad altri Stati membri ed esercenti la loro attività anche in Italia hanno partecipato all'accordo sanzionato;
2) se i terzi possano chiedere un risarcimento del danno causato dall'intesa vietata;
3) se norme nazionali come quelle controverse nelle cause principali, relative alla designazione dei giudici competenti, ai termini di prescrizione dei ricorsi per risarcimento danni nonché all'ammontare dell'indennizzo, siano in contrasto con l'art. 81 CE.

La Corte nel suo giudizio ha constatato che un'intesa come quella controversa può violare anche il Trattato CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale, appaia sufficientemente probabile che tale intesa possa influenzare la vendita di polizze RC auto nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

Il giudice europeo ha inoltre rilevato che l'art. 81 CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli. Pertanto, chiunque può avvalersene per invocare la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dall'art. 81 CE e chiedere un risarcimento del danno subito, quando esiste un nesso di causalità tra il detto danno e un'intesa o una pratica vietata dalla predetta norma.

La Corte ha infine dichiarato che in mancanza di una disciplina comunitaria nella materia spetta agli Stati membri:

– nominare i giudici competenti e precisare le modalità procedurali dei ricorsi destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli in base alle regole del diritto comunitario, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività);

– fissare il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento di un danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE e stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

Per quanto riguarda l'entità del risarcimento la Corte ha precisato, da un lato, che se un particolare risarcimento danni, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell'ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell'ambito di queste ultime azioni.
D'altro lato, chi ha subito un danno deve poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale, ma anche del mancato guadagno nonché il pagamento degli interessi.

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