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Maggio 2006 - N°32

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Tutela dei lavoratori

FRANCIA : È CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA QUELLA DISPOSIZIONE NAZIONALE CHE IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI DETERMINA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER I LAVORATORI MIGRANTI

J.Kokott


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/


Il 27 aprile scorso l’Avvocato generale Kokott ha presentato le sue conclusioni in merito alla questione pregiudiziale proposta dal Tribunale degli Affari di Sicurezza Sociale di Longwy in Francia, C-205/05, relativa all’interpretazione, alla luce degli artt. 39 e 42 del Trattato CE del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda trae origine dalla controversia tra il sig. Nemec e la Cassa malattia regionale per il Nord’Est (CRAM) in merito alla determinazione da parte di quest’ultima dell’indennità spettante allo stesso, in quanto ex lavoratore esposto all’amianto, sulla base di una disposizione nazionale che fa riferimento all’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di origine (Francia) anziché all’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico dal lavoratore migrante (Belgio).

Il Tribunale ha promosso tale questione alla Corte di Giustizia nutrendo dubbi sul fatto che la mancata considerazione dell’ultima retribuzione belga del sig. Nemec ai fini del calcolo di quanto di sua spettanza sia compatibile con il regolamento comunitario n. 1408/71 e con la libera circolazione dei lavoratori di cui agli artt. 39 e segg. CE.

Il sig. Nemec cittadino francese e ivi residente durante la propria attività professionale ha lavorato diversi anni alle dipendenze di un’impresa francese che operava nel settore della lavorazione dell’amianto, subendo un’esposizione all’amianto. Nel 1995 gli è stata diagnosticata e riconosciuta una malattia professionale causata dall’amianto.

Quando quest’impresa nel 1994 è stata chiusa, il sig. Nemec ha trovato un nuovo impiego in Belgio, presso una ditta dove attualmente lavora, il cui stabilimento dista circa dieci chilometri dalla sua residenza francese. Durante l’intero periodo di impiego in Belgio, il sig. Nemec risiedeva in Francia, dove ha versato le imposte.

Nel marzo del 2004 il sig. Nemec ha presentato alla CRAM una domanda per fruire delle prestazioni per lavoratori esposti all’amianto. La Cassa, nella determinazione delle prestazioni, ha considerato solo i salari percepiti dal lavoratore nello svolgimento della sua attività professionale in Francia sino al 1994.

Sulla base di ciò il lavoratore ha deciso di opporsi lamentando davanti ad una Commissione conciliativa la mancata considerazione dei propri salari percepiti in Belgio, ma la sua richiesta è stata respinta sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale.

Contro tale decisione il sig. Nemec ha allora proposto ricorso dinanzi al Tribunale degli Affari di Sicurezza Sociale di Longwy, richiamando la violazione da parte della CRAM del principio di parità di trattamento, sancito nel regolamento n. 1408/71 e, con ciò, del suo diritto alla libera circolazione come lavoratore comunitario.

Il Tribunale adito ha deciso, per il caso in esame, di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale, ovvero, se la CRAM, essendosi rifiutata di prendere in considerazione i salari percepiti in Belgio dal sig. Nemec ai fini del calcolo dell’indennità per lavoratori esposti all’amianto, abbia adottato, nei confronti dell’interessato, una decisione pregiudizievole nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa francese con il diritto comunitario secondario e primario e, alla luce del principio di parità di trattamento dei lavoratori dell’Unione, anche sull’applicabilità e sull’interpretazione delle norme di diritto comunitario cui fa riferimento.

L’Avvocato generale nelle sue conclusioni, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui lo scopo degli artt. 39 del Trattato CE e segg. non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati di vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legislazione di uno Stato membro, ha evidenziato che gli artt. 39 CE e segg. sono incompatibili con disposizioni nazionali che determinano discriminazioni tra cittadini di uno Stato membro che non hanno esercitato la loro libera circolazione in qualità di lavoratori e cittadini dello stesso Stato membro che l’hanno invece esercitata.

Secondo l’Avvocato in un caso come quello in oggetto sembrerebbe più corretto applicare il regolamento n. 1408/71 alla luce degli artt. 39 CE e segg. in maniera tale che si faccia riferimento, all’ultima retribuzione percepita in Belgio dal lavoratore migrante Nemec.

Lo stesso, infatti, rileva che le disposizioni francesi in ordine alle modalità di calcolo delle prestazioni a favore di lavoratori esposti all’amianto portano ad una disparità di trattamento tra lavoratori che non hanno esercitato la loro libertà di circolare liberamente e lavoratori che l’hanno invece esercitata.

Sulla base di quanto sopra esposto affermando che, in circostanze come quelle della causa principale, gli artt. 39 CE e segg. sono incompatibili con una normativa nazionale che faccia riferimento, ai fini del calcolo di prestazioni pecuniarie a favore di ex lavoratori esposti all’amianto, all’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di origine, la Francia, anziché all’ultima retribuzione percepita in ordine cronologico dal lavoratore migrante in Belgio, dando ragione al sig. Nemec ha chiarito che, ai fini del calcolo della prestazione si deve considerare l’ultima retribuzione belga, eventualmente adeguata al livello del luogo ove risiede in Francia il lavoratore, qualora esistano notevoli differenze nei due Stati quanto a redditi e costo della vita.

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