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Agosto 2005 - N°23

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

Previdenza Sociale

PAESI BASSI: LA NORMATIVA NAZIONALE DEVE FAVORIRE ANZICHÉ OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del sette luglio scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-227/03 relativa all’interpretazione degli artt. 39 CE e 13 del regolamento CEE n.1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la signora Van Pommeren-Bourgondiën di nazionalità olandese e la Cassa di previdenza sociale olandese, in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di confermare l’iscrizione della signora ad alcune coperture previste dal regime di sicurezza sociale olandese in quanto non residente.

La signora van Pommeren, residente in Belgio, ha lavorato nei Paesi Bassi durante tutta la sua vita professionale e dal 1997 iniziò a percepire una prestazione per incapacità al lavoro calcolata al tasso massimo di incapacità.

Successivamente le venne detto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, non sarebbe più stata obbligatoriamente assoggettata a talune assicurazioni sociali olandesi in quanto non più ivi residente e che, pertanto, dalle prestazioni ricevute non le sarebbe stato più trattenuto alcun contributo per il regime previdenziale generale.

Le veniva, quindi, proposta la possibilità di affiliarsi volontariamente al regime di sicurezza sociale olandese presentando una domanda presso la cassa previdenziale.

La signora, contestando la fine della sua affiliazione obbligatoria presso tale cassa, presentò un reclamo e successivamente, vista l’infruttuosità dello stesso, decise di ricorrere al giudice olandese di primo grado.

Per tale giudice, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, in talune assicurazioni sociali le condizioni di assicurazione, in particolare gli importi del contributo, divergono nel caso di affiliazione obbligatoria o volontaria.

In particolare nel caso di affiliazione obbligatoria il contributo sarebbe calcolato sul reddito imponibile prodotto nei Paesi Bassi, mentre nel caso di affiliazione volontaria esso sarebbe calcolato sul reddito imponibile mondiale.

Il giudice olandese rilevando che la coesistenza dei regimi obbligatorio e facoltativo rischia di mettere l'assicurato nell'impossibilità di rispettare l'obbligo di affiliazione ad un unico organismo previdenziale imposto dal regolamento comunitario decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se l'articolo 13 del regolamento n. 1408/71 osti alla normativa nazionale di uno Stato membro in base alla quale un soggetto che abbia cessato di esercitare qualsiasi attività professionale nel suo territorio permane assicurato in forza della stessa normativa solo qualora egli mantenga la propria residenza in tale territorio e rimane assicurato per altri rami della previdenza sociale, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

2) se sia rilevante che, in virtù della normativa di tale Stato membro, sussista per tale soggetto la possibilità di assicurarsi volontariamente per alcuni rami della previdenza sociale, senza che tale assicurazione volontaria sia subordinata al requisito di mantenere la propria residenza nello Stato membro di cui trattasi;

3) se, in una fattispecie come quella descritta in precedenza, l'articolo 39 CE debba essere interpretato nel senso che sia incompatibile con esso la sostituzione di un'assicurazione obbligatoria con un'assicurazione volontaria qualora la cessazione dell'assicurazione obbligatoria risulti dall'introduzione di un requisito di residenza.

Secondo la Corte, le disposizioni dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 mirano unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare alle persone che versano in una delle situazioni da esso contemplate. Esse non intendono stabilire i casi in cui sorge il diritto o l'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi, ivi compresi quelli relativi alla cessazione dell'affiliazione.

Inoltre, le disposizioni dello stesso regolamento sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del detto regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso.

Tuttavia, dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 risulta che la normativa dello Stato membro di residenza si applica solo se nessun'altra normativa sia applicabile e in particolare se quella alla quale l'interessato era stato assoggettato precedentemente cessi di essere ad esso applicabile. Pertanto, se l'affiliazione obbligatoria alla previdenza sociale cessa in uno Stato membro, la disposizione citata impone l'affiliazione nello Stato membro di residenza.

Tali disposizioni non ostano, nella causa principale, a che la normativa olandese continui ad applicarsi alla sig.ra van Pommeren-Bourgondiën. Il fatto che una parte di tali affiliazioni divenga facoltativa non è tale da vietare una siffatta prosecuzione dell'affiliazione nel regime che copre l'affiliazione obbligatoria.

D'altra parte, questo è il motivo per cui la normativa olandese concede alle persone non residenti che hanno cessato qualsiasi attività professionale nei Paesi Bassi la possibilità di restare affiliate a titolo facoltativo, ai sensi della normativa di tale Stato membro, per i settori per i quali cessano di essere affiliati a titolo obbligatorio.

Il principio di unicità del regime previdenziale sancito dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non è quindi rimesso in discussione dall'applicazione della normativa olandese, criticata nella causa principale.

Tuttavia, se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare il loro sistema di previdenza sociale, nell'esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza, il regime di affiliazione facoltativa dei non residenti deve essere compatibile con le disposizioni dell'art. 39 CE.

Il requisito della residenza posto dal legislatore olandese per continuare a rientrare nell'affiliazione obbligatoria a taluni settori previdenziali sarà quindi compatibile con l’art. 39 CE solo se le condizioni di affiliazione a titolo volontario dei non residenti non sono più sfavorevoli delle condizioni di affiliazione a titolo obbligatorio, per gli stessi settori previdenziali, di cui beneficiano i residenti.
Ora, dall'ordinanza di rinvio risulta che i non residenti non dispongono neanche, ai sensi della nuova normativa olandese, del diritto di affiliarsi, anche volontariamente, al regime degli assegni familiari, salvo che in modo parziale e transitorio. I soli non residenti che conservano un diritto agli assegni familiari sono coloro che l'avevano acquisito sotto il regime precedente dell'affiliazione obbligatoria. Essi perdono definitivamente la possibilità di essere affiliati dal momento in cui il loro figlio più giovane raggiunge l'età di diciotto anni. In questo modo, i non residenti hanno un trattamento meno favorevole, per quanto riguarda tali assegni, di quello di cui beneficiano i residenti.

Infine, la percentuale poco elevata delle affiliazioni volontarie dei non residenti, la cui affiliazione obbligatoria è stata interrotta, sembra indicare che le stesse presentano carattere poco attraente e che i non residenti incontrano difficoltà per procedervi.

Dai punti che precedono emerge che la normativa olandese, di cui trattasi nella causa principale, pone i non residenti in una situazione meno favorevole dei residenti per quanto riguarda la loro copertura previdenziale nei Paesi Bassi e pregiudica in tal modo il principio di libera circolazione garantito dall’art. 39 CE.

Di conseguenza, “occorre rispondere al giudice del rinvio che l’art. 39 CE osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona che ha cessato qualsiasi attività professionale sul suo territorio rimane affiliata a titolo obbligatorio per taluni settori previdenziali solo se vi conserva la sua residenza, mentre la stessa persona rimane obbligatoriamente affiliata ai sensi della normativa di tale Stato membro per altri settori previdenziali, anche se la sua residenza è situata in un altro Stato membro, qualora le condizioni per l'affiliazione volontaria ai settori per i quali è cessata l'affiliazione obbligatoria siano meno favorevoli di quelle per l'affiliazione obbligatoria”.

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