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Luglio 2004 - N°10

Focus - UE - Statistiche - Normativa - News

Normativa

🇪🇺 Assicurazione contro la non autosufficienza

GERMANIA: AL CITTADINO NON RESIDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA VA RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI

Corte di Giustizia



Con la sentenza dell’otto luglio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sui procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02, ex art. 234 del Trattato CE, sollevati dal Sozialgericht di Hannover e Aachen nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra le signore Gaumain e Barth e gli enti tedeschi per l'assicurazione contro la non autosufficienza in merito all’interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e del diritto derivato relative alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e, in particolare, del regolamento (CEE) n.1408/71 concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

In particolare, i giudizi a quo, sospesi in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea, traevano origine dai ricorsi proposti dalle due signore sopra citate le quali si erano viste rifiutare da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia in forza della loro attività di assistenza a persone non autosufficienti, in quanto entrambe seppur di origine tedesca erano residenti in tutt’altro Stato.

Un altro quesito sottoposto alla Corte di Giustizia Europea riguardava altresì la natura della prestazione ricevuta in funzione dell’attività esercitata a favore delle persone non autosufficienti.

La Corte di Giustizia ha osservato in via preliminare che il versamento, da parte dell'ente per l'assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

La Corte ha poi altresì sottolineato che l'art. 17 del Trattato CE, nonché il regolamento n. 1408/71 non ammettono che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall'assicurazione tedesca contro la non autosufficienza solo perché tale terzo o il detto beneficiario risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

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