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Aprile 2004 - N°7

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Normativa

🇪🇺 Concorrenza

LE CASSE MALATTIA IN GERMANIA NON COSTITUISCONO IMPRESE: LO STABILISCE UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Corte di Giustizia



Con la sentenza del sedici marzo scorso (Causa C-264/01) la Corte di Giustizia europea ha affermato che gli Istituti, che assicurano ai propri iscritti prestazioni sanitarie e che svolgono la propria attività in base ad un principio di solidarietà, non possono essere considerati come imprese secondo il Trattato CE e che anche la determinazione di massimali, riguardanti il costo di taluni medicinali fissati dalle Casse malattia, non deve essere qualificata come attività economica.

In tal modo la Corte di Giustizia ha posto fine ad una divergenza di interpretazioni che aveva condotto, in relazione all’applicazione dell’art.81 del Trattato CE, a contrastanti pronunce dei tribunali tedeschi (in un caso un tribunale di primo grado tedesco ha rilevato l’applicabilità del citato art.81 e considerato contrastante con la libera concorrenza il sistema di determinazione dei prezzi; in un altro caso è stata adottata una decisione contraria).

Per comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte di Giustizia europea ad una tale presa di posizione, pare opportuno procedere ad una rapida analisi del sistema tedesco per le prestazioni sanitarie.

Esso è incentrato su un regime legale di assicurazione malattia fornito dalle cosiddette Casse malattia, organismi di diritto pubblico alle quali la maggioranza della popolazione è iscritta. Gli assicurati usufruiscono di prestazioni sanitarie finanziate dai contributi, versati da loro stessi e dai datori di lavoro.

Con la legge di riforma del sistema sanitario, per ridurre i costi, sono stati determinati i massimali per il rimborso di diversi medicinali; tale sistema ha indotto alcune società farmaceutiche a presentare ricorso in base a una presunta violazione delle regole comunitarie sulla libera concorrenza.

Come premesso, la Corte per verificare se l’art.81 fosse applicabile al caso delle Casse malattia ha utilizzato una nozione di impresa basata sul tipo di attività svolta, giungendo alla conclusione che quella svolta dalla Cassa malattia non è di carattere economico ma è piuttosto da assimilare a quella degli organismi che si occupano di Previdenza Sociale.

Infatti, le Casse malattia forniscono prestazioni non collegate ai contributi versati, basandosi su un principio generale di assistenza, e non possono esercitare una discrezionalità nella corresponsione delle prestazioni o dei medicinali.

Con riferimento poi, in particolare, alla verifica se l’attività finalizzata a stabilire i massimali dei prezzi dei farmaci sia assoggettabile alle regole sulla concorrenza, la Corte anche in questo caso ha escluso che si tratti di attività economica.

Ciò in quanto nel sistema tedesco la determinazione dei massimali necessari per fissare entro quali limiti i farmaci potranno essere a carico degli enti non è frutto di una decisione concordata dalle Casse malattia, ma è imposta dalla legge a salvaguardia di un interesse generale: la sopravvivenza del sistema di solidarietà.

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