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Luglio 2006 - N°34

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Normativa

Sicurezza Sociale

FRANCIA: L’ASSEGNO SUPPLEMENTARE PER INABILITÀ AL LAVORO HA NATURA DI PRESTAZIONE SPECIALE A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

L. A. GEELHOED


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Il 13 luglio scorso l’Avvocato generale Geelhoed ha presentato le sue conclusioni in merito alla questione pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione francese, C-265/05, relativa all’interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis e 10 bis, in combinato disposto con l’allegato II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, concernente l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

In particolare la Corte di Cassazione con la questione pregiudiziale proposta intende accertare se l’assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà costituisce una prestazione speciale, a carattere non contributivo, ai sensi di tale regolamento.

La presente domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra il signor José Perez Naranjo e la Cassa regionale di assicurazione malattia Nord-Picardie a seguito del rifiuto, da parte di quest’ultima, di erogare un assegno supplementare del Fondo Nazionale di solidarietà ad integrazione della pensione di vecchiaia percepita dal ricorrente.

Il signor Naranjo cittadino spagnolo ha lavorato in Francia dal 1957 al 1964 e dal 1º novembre del 1991 riceve una pensione di vecchiaia francese. Lo stesso aveva presentato una richiesta per l’erogazione di un assegno supplementare del Fondo Nazionale di solidarietà a seguito dello stato di inabilità al lavoro riconosciutogli dalle autorità spagnole già dagli inizi del 1991.

Essendogli stata rigettata la richiesta, il signor Naranjo aveva deciso di rivolgersi alla Corte d’Appello la quale ha respinto il ricorso sulla base del fatto che l’assegno supplementare in oggetto è una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e, in quanto tale, non può essere erogata ad una persona che risieda abitualmente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia.

Naranjo ha, allora, deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, che ha sospeso l’esame della causa ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che l’assegno supplementare ha carattere speciale e non contributivo, che ne esclude, sul fondamento del regolamento n. 1408/71, l´attribuzione al richiedente non residente, ovvero nel senso che, qualificandosi come una prestazione di previdenza sociale, tale assegno, a norma del regolamento medesimo, debba essere erogato alla persona interessata, in possesso dei requisiti per la sua attribuzione, quale che sia lo Stato membro dove essa risieda.


Il signor Naranjo sostiene che l’assegno supplementare francese non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ma una prestazione di previdenza sociale, in quanto viene erogato agli aventi diritto ad una pensione di vecchiaia senza una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali.

Inoltre l’assegno supplementare, a giudizio del ricorrente, viene indirettamente finanziato da contributi sociali. L’assegno è pagato dal fondo di solidarietà per la vecchiaia, che è finanziato prevalentemente dai contributi sociali. L’assegno supplementare deve pertanto essere erogato a prescindere dalla residenza dell’avente diritto.

Il governo francese ritiene, invece, che l’assegno supplementare debba essere considerato come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del regolamento n.1408/71, in quanto evidenzia caratteristiche di una prestazione sia di previdenza sociale, sia di assistenza sociale (prestazione mista o ibrida).

Si tratterebbe di una prestazione di previdenza sociale perché viene attribuito solo ai titolari di pensioni di vecchiaia che hanno raggiunto l’età di 65 anni, o di 60 in caso di inabilità al lavoro. È collegato alla pensione di vecchiaia in quanto viene erogato ad integrazione della medesima.

Al contempo sarebbe una prestazione assistenziale sociale in quanto mira a garantire al beneficiario un tenore minimo di vita se la sua pensione è insufficiente. L’assegno è pagato a persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e i cui redditi complessivi si trovano al di sotto di uno standard stabilito per legge. Il riconoscimento non è subordinato a condizioni relative ai periodi di attività professionale o contributiva.

L’assegno supplementare è poi considerato una prestazione a carattere non contributivo in quanto consiste in un assegno di solidarietà finanziato esclusivamente con le imposte obbligatorie a copertura di spese pubbliche di carattere generale.

L’Avvocato generale nelle sue conclusioni ha messo in rilievo che nella fattispecie in esame non è controverso che l’assegno supplementare francese abbia natura di previdenza sociale.
L’assegno è erogato ad integrazione delle pensioni previdenziali, in quanto, esso è collegato alla pensione di vecchiaia di cui al regolamento n. 1408/71. I
Inoltre l’assegno conferisce al beneficiario una posizione giuridicamente definita, in quanto gli organi di previdenza sociale competenti a decidere del suo riconoscimento non hanno alcun potere discrezionale relativo alle esigenze o alla situazione personali. Se sono soddisfatti i requisiti previsti, l’interessato ha diritto all’assegno supplementare (si tratta quindi dell’emanazione di un atto vincolato).

Secondariamente ritiene che l’assegno supplementare mostri caratteristiche proprie di un provvedimento di carattere assistenziale. Esso infatti mira ad assicurare al beneficiario un livello minimo di sussistenza in presenza di una pensione inadeguata. L’assegno è erogato a persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e il cui reddito complessivo resta al di sotto di uno standard determinato per legge. La sua attribuzione non viene subordinata a condizioni con riguardo ai periodi di attività professionale o contributiva.

Sulla base di quanto evidenziato l’assegno supplementare francese ha un carattere misto e deve essere considerato come una prestazione speciale.

Per verificare se lo stesso sia una prestazione a carattere non contributivo l’Avvocato Generale ha osservato che l’assegno supplementare in Francia viene pagato a beneficiari di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità dal Fondo di solidarietà, attraverso la Cassa malattia, e che il Fondo e indirettamente l’assegno sono finanziati da tre fonti.

Il finanziamento è assicurato dall’imposta sul valore aggiunto delle società soggette a tassazione, da un prelievo del 2% sui redditi patrimoniali e sugli investimenti delle persone fisiche aventi la residenza fiscale in Francia e dai contributi sociali generali a cui sono soggetti i redditi patrimoniali, i redditi di investimenti e la posta o la vincita nei giochi d’azzardo, nonché i redditi di lavoro ed i redditi sostitutivi.

Per il ricorrente l’assegno supplementare deve essere considerato come una prestazione a carattere contributivo in quanto indirettamente finanziato dai contributi sociali generali.

L’Avvocato generale, sulla base di precedenti sentenze della Corte, ritiene che il fatto che tra le fonti di finanziamento ci siano anche i contributi sociali generali non giustifica la diretta assimilabilità dell’assegno supplementare ad una prestazione a carattere contributivo e pertanto che lo stesso assegno deve essere considerato come una prestazione speciale non avente carattere contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71.

In conclusione, l’Avvocato generale ritiene che la norma di cui all’art. 10 bis del regolamento del 1971 n.1408 sia pienamente applicabile all’assegno supplementare previsto dal codice della previdenza sociale francese, dando pertanto ragione alla Cassa regionale di assicurazione malattia, in attesa di un definitivo pronunciamento da parte della Corte di Giustizia.

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