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Marzo 2006 - N°30

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Normativa

Sicurezza Sociale

AUSTRIA: AL FAMILIARE DEL LAVORATORE FRONTALIERO SPETTA L’ASSEGNO DI ASSISTENZA ANCHE SE NON RESIDENTE


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del ventuno febbraio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-286/03 relativa all’interpretazione del regolamento del Consiglio CEE del 14 giugno 1971 n.1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

La presente domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che ha visto opporsi la signorina Silvia Hosse, cittadina tedesca il cui padre è impiegato in Austria in qualità di insegnante e il Land di Salisburgo, a seguito del rifiuto da parte di quest’ultimo Ente di riconoscerle l’assegno di assistenza in base alla normativa del Land Salisburgo per il fatto di non essere ivi residente.

Il signor Hosse, cittadino tedesco, è un lavoratore frontaliero impiegato in Austria come insegnante nel Land Salisburgo e qui paga le imposte e i contributi sociali ed è iscritto all’assistenza sanitaria in tale Stato. Egli però risiede in Germania, nei pressi del confine austriaco, con la figlia, la signorina Hosse, nata nel 1997, gravemente disabile.

Fino a quando la madre di quest’ultima ha svolto in Germania un’attività lavorativa, in base alla normativa tedesca, la figlia ha potuto beneficiare di un sussidio per la mancanza di autonomia. Il pagamento di esso è però cessato alla fine del congedo parentale, poiché la madre non ha ripreso alcuna attività lavorativa.

È stata quindi presentata domanda per l’assegno di assistenza presso il Land Salisburgo a favore della sig.na Hosse. Il Land Salisburgo ha respinto la domanda, in quanto la normativa nazionale richiede che la persona priva di autonomia, per poter beneficiare dell’assegno di assistenza, debba avere la propria residenza principale in tale Land.

Il giudice di primo grado, investito di un ricorso contro tale decisione, lo ha respinto, ritenendo che l’assegno in questione costituisce, per la signorina Hosse, una prestazione speciale a carattere non contributivo, non disciplinata dal regolamento comunitario n. 1408/71.

Invece il giudice d’appello ha ritenuto che l’assegno in questione costituisce anch’esso una prestazione di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71 e che tale prestazione in denaro debba essere trattata al pari dell’assegno di assistenza statale austriaco.

Secondo il giudice d’appello la Hosse, in quanto figlia di una persona obbligatoriamente assicurata in Austria, beneficia dell’assicurazione malattia in Austria e ha dunque diritto, da parte dell’istituzione previdenziale austriaca competente, a tutte le prestazioni in denaro previste in caso di malattia.

Detto giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il Land Salisburgo, competente per il pagamento dell’assegno di assistenza, sia tenuto a corrisponderlo in quanto prestazione di malattia in denaro e che la condizione relativa alla residenza non possa essere tenuta in considerazione a causa dell’efficacia diretta del regolamento n. 1408/71.

Investito di un ricorso contro la decisione del giudice d’appello, la Corte di cassazione austriaca ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- se l’assegno di assistenza relativo alla causa in oggetto, ai sensi della normativa austriaca, per il familiare di un lavoratore occupato nel Land austriaco di Salisburgo che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania debba considerarsi escluso dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71

e

- se il familiare di un lavoratore occupato nel Land di Salisburgo, che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania, possa chiedere il versamento di un assegno di assistenza come previsto dalla normativa austriaca quale prestazione di malattia in denaro ai sensi del regolamento n. 1408/71, indipendentemente dal fatto che la sua residenza principale sia nella Repubblica federale di Germania, ove egli soddisfi le altre condizioni per averne diritto.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi al riguardo, ha dichiarato che l’assegno di assistenza come quello previsto dal Land di Salisburgo non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, ma una prestazione di malattia.

Inoltre la Corte ha precisato che il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel Land Salisburgo, il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all’istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal Land di Salisburgo, in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel territorio del quale risiede, dando così ragione alla signorina Hosse.

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