Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Vigilanza, Private equity

EIOPA: SUPERVISORY STATEMENT IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LEGATE AL PRIVATE EQUITY

“EIOPA sets EU-wide expectations for the supervision of private equity-backed insurers” (NEWS ARTICLE - October 6, 2026) “Supervisory Statement on the authorisation and ongoing supervision of (re)insurance undertakings related to private equity” (WEBPAGE DEDICATA – 6 October 2026) “Supervisory Statement on the authorisation and ongoing supervision of (re)insurance undertakings related to private equity” (TESTO DEL DOCUMENTO - EIOPA-BoS-26/388 e IMPACT ASSESSMENT - EIOPA-BoS-26/387)


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/


EIOPA – Link al NEWS ARTICLE

EIOPA – Link alla WEBPAGE DEDICATA al Supervisory Statement

EIOPA – Link al SUPERVISORY STATEMENT (EIOPA-BoS-26-388)

EIOPA – Link all’IMPACT ASSESSMENT (EIOPA-BoS-26-387)


EIOPA ha pubblicato, il 6 ottobre scorso, un Supervisory Statement in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione legate al private equity(1. La Dichiarazione è rivolta alle Autorità nazionali e mira a promuovere una vigilanza coerente, di alta qualità e basata sul rischio in tutta l'Unione.

Nell'ultimo decennio, le società di private equity hanno mostrato un crescente interesse per l'acquisizione e la gestione di imprese di assicurazione. Sebbene gli attori del private equity possano apportare potenziali benefici al settore, le loro strategie aziendali, strutture proprietarie, allocazioni degli attivi e assetti di governance possono anche porre sfide per una vigilanza efficace.

Per sostenere un'adeguata supervisione sulle imprese in questione – sia nella fase precedente all'autorizzazione sia in quella successiva, di vigilanza continua – la Dichiarazione individua le aree-chiave che le Autorità dovrebbero valutare e monitorare attentamente. Tra queste:

  • Disallineamento degli orizzonti di investimento: le società di private equity hanno spesso orizzonti di investimento a breve termine, che potrebbero non coincidere con gli obblighi a lungo termine delle imprese nei confronti degli assicurati. Le Autorità di vigilanza devono garantire che il capitale non venga sottratto all'impresa sotto forma di ingenti distribuzioni agli azionisti o altre misure a breve termine, che comprometterebbero la sostenibilità a lungo termine delle imprese, mettendo infine a rischio gli assicurati e i beneficiari;
     
  • Strutture di finanziamento e proprietarie complesse: le acquisizioni da parte di società di private equity comportano spesso un ricorso significativo al debito e coinvolgono diversi enti e molteplici holding, alcune delle quali potrebbero avere sede in Paesi con regimi normativi non equivalenti. Strutture proprietarie eccessivamente complesse possono ostacolare l’attività di vigilanza. Pertanto, prima di autorizzare l'acquisizione, si raccomanda alle Autorità di esaminare a fondo l'intera struttura di finanziamento, richiedere giustificazioni per ogni livello della struttura proprietaria e sottoporre i piani aziendali a stress test basati su scenari finanziari avversi;
     
  • Cambiamenti nel modello di business: in seguito a un'acquisizione, le imprese di assicurazione sostenute dal private equity aumentano spesso l'allocazione in credito privato e attivi alternativi. Tali attivi tendono a essere complessi, illiquidi e di difficile valutazione. In alcuni casi, gli attivi delle imprese di assicurazione vengono utilizzati a sostegno di altre società affiliate all'interno dello stesso gruppo di private equity, dando luogo a rischi di concentrazione e conflitti di interesse. Sono inoltre comunemente adottati un'elevata leva finanziaria, strategie di riduzione dei costi e l'ottimizzazione dello stato patrimoniale. Le Autorità di vigilanza dovrebbero valutare se, e in che misura, tali pratiche rimangano coerenti con il principio della "persona prudente" e con una sana gestione dell'attività;
     
  • Elevato ricorso alla riassicurazione: EIOPA ha rilevato, tra le imprese partecipate da fondi di private equity, una forte dipendenza dalla riassicurazione, spesso attuata mediante accordi di riassicurazione infragruppo o con controparti di Paesi terzi. La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante da tali misure è compensata solo in parte da un maggiore onere di capitale per il rischio di inadempienza della controparte. Le Autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all'effettivo trasferimento del rischio associato a tali accordi e tenere conto dei potenziali incrementi dei rischi di controparte, di liquidità e di riacquisizione (“recapture risk”);

 

  • Questioni di governance e conflitti di interesse: nel settore del private equity, i “general partners” esercitano spesso un controllo significativo, diretto o indiretto, sulla gestione delle società in portafoglio. Al fine di garantire che le decisioni gestionali dell'impresa di assicurazione rimangano indipendenti e siano assunte nell'interesse dei contraenti e dei beneficiari, le Autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che le imprese mantengano un sistema di governance solido ed efficace.

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(1) In materia, EIOPA ha svolto nei mesi scorsi una pubblica consultazione. Si veda, in proposito: 
“Consultazione EIOPA in tema di vigilanza su imprese appartenenti a società di Private Equity”, 
in Panorama Assicurativo n. 269, marzo 2026 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/91361/articolo/92054