ADOTTATO DALLA COMMISSIONE UE IL REGOLAMENTO DELEGATO IN TEMA DI GRUPPI ORIZZONTALI E ATTIVITA’ CROSS-BORDER RILEVANTI
“COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Directive (EU) 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the factors to be considered to identify undertakings that are under dominant or significant influence and undertakings that are managed on a unified basis, and the conditions and criteria to be used to determine which activities carried out by insurance and reinsurance undertakings under the right of establishment or under the freedom to provide services are of relevance with respect to the host Member State’s market” DELEGATED REGULATION - Reference C(2026)4973, 16/07/2026 Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
EUROPEAN COMMISSION
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EUROPEAN COMMISSION – DELEGATED REGULATION - Reference C(2026)4973, 16/07/2026
Il 16 luglio scorso, la Commissione europea ha adottato il testo di un Regolamento Delegato (C(2026)4973) in tema di gruppi orizzontali e attività transfrontaliere rilevanti, che specifica:
- i fattori per l'identificazione delle imprese soggette a influenza dominante o significativa o gestite su base unitaria (articolo 212 della Direttiva Solvency II);
- i criteri per determinare la rilevanza delle attività transfrontaliere per il mercato dello Stato membro ospitante (art. 152aa).
Il Regolamento Delegato si basa su due progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) presentati da EIOPA alla Commissione nel luglio 2025 (EIOPA-BoS 25/241 e EIOPA-BoS-25/243), a seguito di consultazioni pubbliche condotte tra ottobre 2024 e gennaio 2025(1).
La Commissione sottolinea che, a suo avviso, le modifiche non costituiscono un sostanziale allontanamento dalle scelte politiche di EIOPA; vengono introdotte, tuttavia, alcune modifiche strutturali e di formulazione che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme. Le più rilevanti sono:
- lo spostamento degli indicatori della sovrapposizione di governance (governance-overlap indicators) tra gli articoli 1, 3 e 4 del primo RTS;
- la rimozione del materiality qualifier (art. 2);
- l'introduzione di un meccanismo di attivazione "due su tre" (two-out-of-three trigger), all'articolo 3.
Al contrario, il nuovo RTS relativo al mercato ospitante è in gran parte chiarificatore, con le principali modifiche riguardanti la distinzione esplicita tra assicurazioni vita e non-vita nel calcolo della quota di mercato, il riferimento di sostituibilità rivisto e la restrizione dei criteri di “danno per l’assicurato” (policyholder-detriment criteria).
Il Regolamento è previsto entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; il testo normativo è vincolante in ogni sua parte e si applica direttamente in tutti gli Stati membri UE.
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(1) Sul punto, si veda:
“Presentata alla Commissione la prima tornata di Standard Tecnici EIOPA dopo la ‘Solvency II Review’”,
in Panorama Assicurativo n. 262, agosto 2025 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/90193/articolo/90727