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🇮🇹 Previdenza complementare

LE NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026: UNA NOTA DELL’OSSERVATORIO CPI

“Utili novità per la previdenza complementare” ARTICOLO (27 maggio 2026)

Chiara AMATI, Giampaolo GALLI


CPI – Osservatorio Conti Pubblici (UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
https://osservatoriocpi.unicatt.it/


Osservatorio CPI – Link all’ARTICOLO



Una recente Nota dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (CPI) dell’Università Cattolica di Milano analizza le principali novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. 

La Legge di Bilancio ha affrontato il tema della previdenza complementare intervenendo su tre punti importanti: l’adesione automatica dei neoassunti alla previdenza, la portabilità del contributo del datore di lavoro e la maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione delle prestazioni al pensionamento.

A partire dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato scatterà un meccanismo di adesione automatica (auto-enrolment) alla previdenza complementare, che prevede la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico sia del datore sia del lavoratore. Nei successivi 60 giorni, l’interessato potrà rinunciare all’adesione automatica e scegliere se aderire esplicitamente a una nuova forma pensionistica o se mantenere il TFR in azienda. La Legge di Bilancio è intervenuta anche in merito alle soglie dimensionali oltre le quali il datore è obbligato a versare il TFR lasciato in azienda al Fondo Tesoreria INPS, di fatto ampliando la platea di aziende soggette a tale obbligo. 

Secondo la stima della Ragioneria Generale dello Stato, il meccanismo di auto-enrolment porterà a circa 100.000 nuove adesioni tacite all’anno. 

In merito alla portabilità, la svolta riguarda la possibilità di trasferire il contributo datoriale, la cui entrata in vigore è stata però differita al 31 ottobre 2026. Fino ad oggi, nonostante il diritto teorico al trasferimento, nella pratica il passaggio da un fondo negoziale a uno aperto o a un PIP non conveniva al lavoratore perché avrebbe perso il contributo del datore. È essenziale – sottolinea il documento - che entro ottobre siano emanate le istruzioni operative per rendere effettiva la portabilità.

La Legge di Bilancio, infine, ha introdotto significative innovazioni sulle modalità di gestione e di erogazione delle prestazioni. Innanzitutto, durante la fase di accumulo, i flussi TFR derivanti dalle adesioni tacite verranno destinati a comparti di investimento basati sul ciclo di vita, caratterizzati da diversi profili di rischio-rendimento in base all’età. Fino ad oggi erano invece gestiti secondo il criterio della massima prudenza.

Per la fase di erogazione, la manovra innalza al 60% la quota massima liquidabile in un’unica soluzione e affianca tre nuove opzioni alla tradizionale rendita vitalizia:

  • rendita a durata definita: rendita erogata per un periodo di anni pari all’aspettativa di vita residua (come calcolata su basi statistiche da ISTAT); 
  • prelievi liberamente determinabili: una forma flessibile che consente all’aderente di scegliere liberamente quando e quanto prelevare, nel rispetto di un tetto massimo equivalente all’importo che avrebbe percepito se stesse ricevendo una rendita a durata definita;
  • erogazione frazionata: una liquidazione programmata del montante in rate periodiche per un periodo di tempo predeterminato scelto dall’aderente (non inferiore a 5 anni).

La Nota si chiude con una stima dell’impatto delle nuove misure sui conti pubblici.