Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Vigilanza, Intelligenza artificiale

LETTERA DI EIOPA ALLE ISTITUZIONI UE IN TEMA DI IA E NORMATIVA ASSICURATIVA, PER CHIARIRE L'APPLICAZIONE DELL’ ‘AI ACT’

“Letter to EU institutions on AI Act and EU Insurance legislation proposal for clarifying application of the AI Act” WEBPAGE DI PRESENTAZIONE / di download - April 14, 2026 “AI Act and EU Insurance legislation proposal for clarifying application of the AI Act” LETTER - EIOPA(2026)0190328 - EIOPA-26/323, 13 April 2026


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/


EIOPA – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE / di download dedicata alla Lettera

EIOPA – Link alla LETTERA


 

A metà aprile, EIOPA ha pubblicato una Lettera, diretta alle Istituzioni UE, in tema di applicazione della normativa europea sull’Intelligenza Artificiale (Regolamento UE 2024/1689 – “AI Act”, che stabilisce norme armonizzate in materia di IA). 

L’Autorità europea indica che l'obiettivo della Lettera è quello di presentare un numero limitato di “suggerimenti mirati” per chiarire il testo dell’AI Act, al fine di garantire che gli obiettivi della legge nell’ambito del settore assicurativo vengano raggiunti senza creare oneri inutili sia per le imprese sia per le rispettive Autorità di vigilanza. 

EIOPA osserva innanzitutto che, con riguardo al settore assicurativo, agli enti vigilati che utilizzano sistemi di IA si applicano due principali serie di requisiti: la legislazione propria del comparto delle assicurazioni e l’AI Act. Riconoscendo il valido lavoro svolto dalla Commissione, EIOPA si dichiara pronta a continuare a fornire supporto nello sviluppo di Orientamenti (Guidelines) sull'interazione tra l’AI Act e la legislazione dell'Unione sui servizi finanziari, per garantire maggiore chiarezza nell'articolazione necessaria tra i due quadri normativi.

L’Autorità di vigilanza sottolinea che sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento sull'ambito di applicazione dell’AI Act e, in particolare, sull’espressa esclusione dei modelli lineari generalizzati (GLM-Generalised Linear Models – ad esempio, le regressioni lineari o logistiche) dall'ambito di applicazione della definizione di “AI System” ai sensi dell’AI Act  (oppure, almeno, dall'ambito di applicazione degli high-risk AI systems, quando utilizzati per la valutazione del rischio e il pricing nelle assicurazioni vita e sanitarie  – dato il loro elevato grado di interpretabilità e trasparenza). 

L’utilizzo dei GLM, come pure i modelli additivi generalizzati (GAM-Generalised Additive Models) è ampiamente diffuso nel settore assicurativo, in particolare nel contesto del risk assessment e del pricing. Sebbene siano più diffusi nelle assicurazioni danni, tali modelli vengono utilizzati anche nelle assicurazioni vita e salute insieme ad altre tecniche attuariali.

Nella Lettera, EIOPA evidenzia che sia le imprese assicuratrici sia le Autorità di vigilanza possono vantare una vasta esperienza su tali modelli, come pure una solida conoscenza dei rischi associati, compresi quelli relativi alla tutela dei consumatori. Di norma, l’operatività dei modelli si basa su un insieme limitato e stabile di parametri, la cui influenza sui risultati può essere interpretata e valutata direttamente, utilizzando metodi statistici consolidati. Di conseguenza, i modelli sono, in genere, trasparenti e interpretabili e non presentano, di per sé, le caratteristiche di ‘black-box’ che sono alla base dei requisiti di “governance rafforzata” e “mitigazione del rischio” previsti dall'AI Act. Inoltre, tali modelli sono tipicamente deterministici per un dato insieme di input e parametri e sono integrati in quadri di governance attuariale consolidati, che includono la supervisione umana, la validazione e i processi di controllo dei modelli.

In tale contesto, la Lettera sottolinea che ulteriori elementi supportano l'esclusione dei modelli GLM e GAM dalla categoria degli high-risk AI systems. In particolare, tali modelli non sono autonomi, posto che essi operano rigorosamente secondo istruzioni predefinite e richiedono l'intervento umano per il riaddestramento e per qualsiasi modifica sostanziale, ai sensi dell'art.7, par.2, lettera d) dell’AI Act.

Pertanto, la Lettera evidenzia che né EIOPA né i suoi membri possiedono, ad oggi, alcuna evidenza che l'uso di tali modelli abbia condotto a effetti negativi significativi sui diritti fondamentali (di cui all'art.7, par.2, lett.e)). 

EIOPA conclude rinnovando l’impegno della comunità europea di vigilanza assicurativa nel sostegno a un quadro normativo che consenta un uso sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un approccio proporzionato, basato sul rischio e favorevole all'innovazione.