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🇪🇺 Finanza sostenibile, Tassonomia

“TAXONOMY REGULATION” (ART.8): RICHIESTA DI PARERE TECNICO ALLE ESA, DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

“Call for Technical Advice to the ESAs - Article 8 Taxonomy Regulation” WEBPAGE di download e DOCUMENTO - March 5, 2026 “CALL FOR TECHNICAL ADVICE TO THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES ON CERTAIN TAXONOMY KEY PERFORMANCE INDICATORS AND OTHER ASPECTS OF THE DISCLOSURES DELEGATED ACT UNDER ARTICLE 8 OF THE TAXONOMY REGULATION” (European Commission - Ref. Ares(2026)2366154 – 04/03/ 2026)


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/


EIOPA – Link alla WEBPAGE DEDICATA

EIOPA – Link al DOCUMENTO (Ref. Ares(2026)2366154 – 04/03/ 2026)


 

La Commissione europea (Direzione Generale per la Stabilità Finanziaria, i Servizi Finanziari e l'Unione dei Mercati dei Capitali - DG FISMA) ha recentemente invitato le Autorità europee di vigilanza finanziaria (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESA) a elaborare una Parere Tecnico per orientare la revisione dell'Atto Delegato in materia di informativa (Disclosures Delegated Act), ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia.

Viene sottolineato che tale consulenza dovrebbe essere principalmente concentrata sui seguenti Indicatori-Chiave (Key Performance Indicators, KPI) previsti dal Disclosures Delegated Act:  (I) il KPI  relativo alle spese operative (OpEx KPI) delle imprese non finanziarie; (II) il KPI relativo a commissioni e onorari (Commissions and Fees KPI);  (III) il KPI relativo al portafoglio di negoziazione degli enti creditizi (Trading Book KPI), nonché (IV) quello relativo alla sottoscrizione delle imprese di (ri-)assicurazione (Underwriting KPI).  Inoltre, le ESA sono chiamate a fornire consulenza sull’eventuale necessità di apportare ulteriori modifiche tecniche mirate al Disclosure Delegated Act, al fine di semplificare/migliorare l'utilizzabilità del Taxonomy Reporting.

Si indica inoltre che, nel fornire tale Parere, le ESA dovrebbero tenere in conto lo scopo delle norme in materia di reporting – ossia garantire la trasparenza in merito alle attività/agli investimenti sostenibili dell'economia reale, consentendone l’identificazione e il finanziamento secondo criteri di efficienza, al contempo evitando fenomeni di greenwashing. Ai fini della consulenza, viene inoltre sottolineato che le ESA  dovrebbero consultare gli stakeholders in merito alle opportune misure tecniche proposte, valutare i dati provenienti dalle parti interessate e analizzare l'impatto che la loro consulenza tecnica potrebbe avere sulle imprese (anche in termini di costi/benefici). Il contenuto del Parere dovrebbe essere tale da essere di supporto alla Commissione nella redazione di eventuali modifiche al Disclosures Delegated Act e utile a fornire informazioni in merito all'impatto, ai costi e ai benefici di tali modifiche (che la Commissione intende adottare nel corso del primo trimestre 2027).

Ove possibile, infine, il Parere delle ESA dovrebbe basarsi su fonti qualitative e quantitative. In base alla disponibilità dei dati, le evidenze fornite dovrebbero essere fondate su campioni di dati provenienti da database pubblici e commerciali, su dati inviati alle ESA da entità vigilate e fonti qualitative di informazioni, oppure su raccolte di desk research data.  Potrebbero anche essere inclusi esempi concreti o casi di studio.

EBA, EIOPA ed ESMA dovranno fornire il Parere tecnico alla Commissione UE entro il mese di ottobre 2026.