Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Assicurazione r.c. auto, Attestato di rischio, Bonus/Malus

REGOLAMENTO IVASS N. 58/2026 CONCERNENTE L’ATTESTATO DI RISCHIO EUROPEO E LE REGOLE EVOLUTIVE DEL BONUS/MALUS

“Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026” (Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it


IVASS – Link al REGOLAMENTO


IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 58, del 10 febbraio 2026, concernente le informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale(1).

Il Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, emanato in applicazione della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. 

Con il Regolamento n. 58/2026 viene disciplinato quanto segue: 

- l’inserimento nell’attestazione di sinistralità pregressa delle informazioni aggiuntive rilevanti per l’applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio; 

- i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito universale di conversione, già disciplinati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Si introducono inoltre, con modifiche per motivi di conformità al dettato normativo nel frattempo intervenuto, le previsioni già contenute nell’art. 8 del Reg. 9/2015 e negli art. 5, comma 2, e 6 del Provvedimento 72/2018, concernenti, rispettivamente, la validità temporale dell’attestato di rischio e le modalità di rilevazione della sinistralità nel caso di polizze che abbiano avuto una durata inferiore all’anno.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

__________________
(1) Su uno Schema di Regolamento l’Istituto ha svolto una pubblica consultazione nel corso del 2025. Si veda, in proposito: “IVASS: pubblica consultazione sull’attestato di rischio europeo e le regole evolutive della classe di merito universale”, in Panorama Assicurativo n. 263, settembre 2025 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/90444/articolo/90921