IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI SCHEMI ASSICURATIVI PER I RISCHI CAT-NAT
“DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” (25G00027) - (GU Serie Generale n.48 del 27-02-2025) Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2025
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GAZZETTA UFFICIALE - Link al TESTO NORMATIVO
GAZZETTA UFFICIALE - Link alla G.U. n. 48 del 27.02.2025 (testo completo del numero)
In data 27 febbraio è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale italiana, il testo del Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, recante norme attuative e operative per l’assicurazione dei rischi catastrofali (entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2025).
In apertura (art. 1 del Decreto) vengono indicate le definizioni utili a guidare le imprese assicuratrici in un calcolo accurato degli importi da assicurare o da risarcire in caso di sinistro. Tra gli altri concetti, vengono poste in evidenza le definizioni di “valore di ricostruzione”, “costo di ripristino”, “costo di rimpiazzo”, “somma assicurata” e “copertura a primo rischio assoluto”.
Con riferimento al contenuto dei contratti, sono definiti l’oggetto della copertura, il premio assicurativo, la franchigia, lo scoperto, il massimale e l’indennizzo, in linea con le prassi di mercato (art. 1, lett. da d) a i)). I premi possono essere corrisposti anche mediante l’adesione a polizze collettive e dovranno essere aggiornati periodicamente, per riflettere l’evoluzione del rischio. Il premio deve essere determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio stesso sul territorio e della conseguente vulnerabilità dei beni assicurati (sulla base di serie storiche, mappe di pericolosità/rischiosità, letteratura scientifica, modelli predittivi) Il Decreto – in un’ottica di responsabilizzazione degli assicurati e di incentivazione di comportamenti virtuosi – prevede che si tenga conto (sempre in misura proporzionale) anche delle misure adottate dall’azienda assicurata per prevenire i rischi e proteggere i beni soggetti all’obbligo assicurativo (art.4).
Tra le esclusioni dalla copertura si indicano, ad esempio: (I) i beni immobili gravati da abuso edilizio (anche successivo alla costruzione) o costruiti senza autorizzazione (art. 1, comma 2); (II) i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti (art. 1, comma 3, lett. b); (III) i danni relativi a energia nucleare, armi e sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione (art. 1, comma 3, lett. c)), oltre a (IV) eventi non inquadrabili come “catastrofali”.
Le definizioni degli eventi inclusi nella copertura (alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sisma e frana) sono in linea con le prassi e le condizioni di mercato (art.3).
Altri temi specifici trattati riguardano (a) la capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici; (b) l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato; (c) massimali/limiti di indennizzo; (d) la trasparenza dell’offerta assicurativa.
Infine, il testo contiene anche alcune disposizioni relative all’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. (e approvazione dello schema di convenzione). Sono infatti previste misure di coordinamento tra il mercato assicurativo e il riassicuratore pubblico, il quale contribuirà a garantire la capacità finanziaria del sistema con un plafond di 5 miliardi di euro per l’anno in corso (e di ulteriori 5 miliardi per il 2026).