IVASS: PUBBLICA CONSULTAZIONE SU UNO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO
“Documento di consultazione n. 9/2024” "SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE" (18 dicembre 2024)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del documento
IVASS ha pubblicato, il 18 dicembre scorso, il Documento di consultazione n. 9/2024, relativo a uno Schema di Provvedimento sul diritto all’oblio oncologico, che modifica e integra il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, e il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi.
Con lo Schema di Provvedimento, l’Istituto intende dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 2, comma 7 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, che reca disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e demanda all’IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.
La Legge introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.
Tenuto conto che l’informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata dall’IVASS con propri Regolamenti attuativi, si è ritenuto necessario intervenire sugli stessi, per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione.
Il Provvedimento si compone di quattro articoli.
- l’articolo 1 contiene le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- l’articolo 2 reca le modifiche e le integrazioni proposte al Reg. n. 41 del 2 agosto 2018;
- l’articolo 3 del Provvedimento contiene la disciplina transitoria e prevede che le imprese di assicurazione e i distributori sono tenuti a integrare il contenuto dei MUP e dei DIP aggiuntivi entro il 5 luglio 2025. Il termine indicato è analogo a quello previsto per l’implementazione delle modifiche recate dal Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024, per rendere più efficienti i processi di revisione e contenere i costi di adeguamento degli operatori;
- l’articolo 4 reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento stesso.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS entro il 3 febbraio 2025.