Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Assicurazione vita, Gestioni separate

IVASS: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO N. 151/2024 IN MATERIA DI GESTIONI SEPARATE

“Provvedimento n. 151 del 26 novembre 2024” "MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L‘ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE"


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it


IVASS – Link al PROVVEDIMENTO


IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 151/2024, recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38/2011 in materia di gestioni separate vita.

Nella Relazione al Provvedimento, che è stato oggetto di pubblica consultazione nei mesi scorsi(1), l’Istituto ricorda che il Regolamento ISVAP n. 38/2011 stabilisce che il tasso medio di rendimento delle gestioni separate sia determinato sulla base di un criterio di calcolo che prevede l’attribuzione di tutte le plusvalenze e minusvalenze realizzate al rendimento della gestione separata nell’anno stesso di realizzo.

La particolare situazione economico-finanziaria determinata da un progressivo e significativo abbassamento dei rendimenti registrato nel corso degli anni, ha indotto l’Istituto a intervenire sul citato Regolamento. L’intervento ha introdotto un ulteriore criterio di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate volto a consentire di accantonare le plusvalenze nette realizzate in periodi economici favorevoli, per attribuirle in periodi meno favorevoli. 

Con il Provvedimento IVASS n. 68/2018(2) sono state quindi introdotte modifiche che consentono alle imprese di prevedere modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate - a seguito della vendita dei titoli presenti nella gestione separata - in un apposito “fondo utili”, avente natura di riserva matematica. Le plusvalenze nette accantonate sono interamente attribuite alle prestazioni assicurative previste nei contratti entro il tempo massimo di otto anni dalla loro realizzazione, producendo, in tal modo, anche un effetto di stabilizzazione dei rendimenti nel tempo. Con riguardo alle gestioni separate preesistenti, la riforma del 2018 ha previsto tale possibilità solo per i nuovi contratti.

A seguito di una specifica richiesta dell’industria, l’Istituto è tornato sul tema dell’estensione del fondo utili anche ai contratti in corso.

Il Provvedimento in oggetto, quindi, interviene sul Regolamento ISVAP n. 38/2011 apportando modifiche che arricchiscono di ulteriori contenuti la riforma recata dal citato Provvedimento IVASS n. 68/2018: sono infatti introdotte nuove disposizioni che consentono alle imprese – nel rispetto di precise condizioni e secondo modalità prestabilite – di avvalersi del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso. 

L’Istituto precisa che l'intervento mira, da un lato, ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall’altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l’ulteriore obiettivo di rivitalizzare l’offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

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(1) Si veda, in proposito: “IVASS: Consultazione su uno schema di Provvedimento in materia di gestioni separate vita”, in Panorama Assicurativo n. 247, maggio 2024 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87309/articolo/87698

(2) Si veda: “IVASS: pubblicato il nuovo Provvedimento in materia di gestioni separate vita”, in Panorama Assicurativo n. 173, marzo 2018 (Sezione “NORMATIVA”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/51068/articolo/69597