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🇪🇺 Vigilanza, Reporting

“BETTER DATA SHARING LEGISLATION”: LETTERA DI EIOPA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

«Letter from EIOPA to the European Commission regarding EIOPA's views on a proposal for better data sharing legislation» (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE dedicata alla LETTERA - Nov. 7, 2024) “EIOPA's views on a proposal for better data sharing legislation” EIOPA-24/838 (LETTER, 28 October 2024)


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/


EIOPA – WEBPAGE DEDICATA alla Lettera

EIOPA – Link alla LETTERA (EIOPA-24/838)



I primi di novembre, EIOPA ha pubblicato una Lettera – a firma della Presidente, Petra Hielkema – destinata alla Commissione europea ed avente per oggetto alcune considerazioni della Vigilanza europea in materia di miglioramenti alla normativa in materia di condivisione dei dati. 

La Lettera si riferisce al processo legislativo in corso riguardante alcuni requisiti di reporting relativi ai servizi finanziari (2023/0363(COD)(1)), esprimendo il pieno supporto di EIOPA agli obiettivi perseguiti (ossia snellire il reporting framework, evitando inefficienze e duplicazioni e permettendo il riutilizzo dei dati raccolti, a beneficio delle Autorità dell’Unione che svolgono azione di vigilanza sul sistema finanziario). Sottolinea, inoltre, che eventuali migliorie all’attuale quadro normativo dovrebbero essere fondate sulle pratiche già in uso nell’ambito dell’European System for Financial Supervision (ESFS). 

Tuttavia, EIOPA intende focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti delle norme proposte sulla materia, che dovrebbero essere oggetto di ulteriore chiarimento, al fine di garantirne la piena efficacia. 

In primo luogo, EIOPA ritiene che progetti e analisi comuni debbano essere il punto di partenza nella condivisione dei dati tra le Autorità e debbano basarsi – per quanto possibile – su diritti di accesso condivisi ai database già attivi. La creazione di nuovi database (con flussi di dati aggiuntivi tra le Autorità) condurrebbe a duplicazioni nell'archiviazione dati (con conseguenti incongruenze e costi più elevati) e potrebbe anche portare alla duplicazione del lavoro. Per contro, la collaborazione e le azioni congiunte tra diverse Autorità in seno all’ESFS – ciascuna caratterizzata dalle proprie competenze e conoscenze specifiche – potranno contribuire a garantire qualità e accuratezza dell'analisi complessiva.

Secondariamente, secondo EIOPA, per evitare situazioni di “incertezza giuridica” è essenziale che l'ambito delle informazioni da condividere e le condizioni per la condivisione dei dati siano chiaramente definiti nel testo giuridico proposto. In particolare, la condivisione di informazioni non aggregate dovrebbe essere giustificata solo nei casi in cui le rispettive Autorità abbiano il diritto di ottenere tali informazioni direttamente dalle istituzioni finanziarie. Ciò implica la necessità che l'Autorità chiamata a condividere i dati valuti, prima di effettuare la condivisione, il ​​mandato dell'Autorità richiedente il data sharing. Per evitare rischi sul piano legale, la normativa proposta necessita di disposizioni chiare, che definiscano le tipologie di dati che possono essere condivisi tra ESA, ESRB e altre Autorità, come pure le relative condizioni di condivisione (in particolare nel caso in cui si tratti di dati di vigilanza riservati, individuali e non resi anonimi).

In terzo luogo, per quanto concerne il Single Integrated Reporting System (SIRS), EIOPA ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza su copertura, governance e risorse: SIRS è un progetto IT ampio e complesso, che richiede finanziamenti e personale sufficienti e una tempistica che tenga conto anche dei requisiti di governance. Inoltre, è necessario chiarire la sovrapposizione con le iniziative di Integrated Data Collection introdotte nella regolamentazione delle ESA (anche al fine di evitare possibili duplicazioni di database).

Da ultimo, è importante che la normativa proposta non comporti oneri eccessivi per la sharing Authority. Sul punto, EIOPA sottolinea che un requisito volto a informare le istituzioni finanziarie delle attività di data sharing (ai sensi del nuovo articolo 35a(2) dei Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010) rappresenterebbe un impegno operativo consistente per EIOPA.

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(1) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 [COM(2023) 593 definitivo), compresi gli emendamenti del Parlamento europeo e del Consiglio al Regolamento proposto (P9_TA(2024)0128) e (Consiglio 10734/24).

Sul punto, si veda anche:

“ESRB: lettera alle istituzioni europee sull’importanza della condivisione dei dati fra le diverse Autorità di vigilanza”,
in Panorama Assicurativo n. 252, ottobre 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/88106/articolo/88604

Migliorare l’efficienza del reporting nei servizi finanziari: “Staff Working Document” della Commissione UE”,
in Panorama Assicurativo n. 246, aprile 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87125/articolo/87459