LA COMMISSIONE PUBBLICA LE FAQ CHE RIGUARDANO LA DIRETTIVA CSDDD
“Corporate sustainability due diligence - Fostering sustainable and responsible corporate behaviour for a just transition towards a sustainable economy” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE) “Directive on Corporate Sustainability Due Diligence - Frequently asked questions” (DOCUMENTO di riferimento)
EUROPEAN COMMISSION
https://commission.europa.eu/
EUROPEAN COMMISSION – "Corporate sustainability due diligence", WEBPAGE DI PRESENTAZIONE
EUROPEAN COMMISSION - Link al DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Il 5 luglio 2024, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Direttiva (UE) 2024/1760)(1) ed è entrata in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione (25 luglio).
La Direttiva richiede alle imprese di adottare comportamenti sostenibili e responsabili, atti a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle attività svolte e dalle catene del valore in cui le imprese sono coinvolte.
Sulla base della normativa CSDDD, le imprese sono tenute, tra l’altro, ad attuare piani di transizione per ridurre le proprie emissioni, in modo da rendere strategie e modelli di business coerenti con la transizione verso un'economia sostenibile (e con l’impegno a contenere il riscaldamento globale).
Agli Stati membri UE viene concesso tempo, fino al 26 luglio 2026, per recepire la CSDDD nel diritto nazionale.
Il 25 luglio scorso, la Commissione europea ha provveduto a pubblicare le “domande frequenti” (Frequently-Asked-Questions - FAQ) – per uso immediato da parte degli interessati - sui contenuti e le implicazioni derivanti dalla CSDDD.
Le FAQ fanno riferimento a molteplici aspetti dei contenuti della Direttiva.
In particolare: (I) riassumono gli obblighi di base in materia di due diligence; (II) chiariscono l’ambito di applicazione delle norme e quando inizieranno ad applicarsi ai diversi gruppi di imprese; (III) identificano quali imprese sono sottoposte agli obblighi derivanti dalla Direttiva; (IV) pongono in evidenza che le imprese di Paesi terzi non sono trattate in modo diverso dalle imprese UE; (V) sottolineano che i requisiti di due diligence stabiliti nella Direttiva seguono un approccio basato sul rischio; (VI) elencano le misure pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per prevenire, mitigare e porre fine agli impatti avversi.
_______________________
(1) Sulla Direttiva CSDDD, si veda:
“Sostenibilità, tutela dei diritti umani e dell’ambiente: pubblicata in GUUE la Direttiva CSDDD”,
in Panorama Assicurativo n. 250, agosto 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87836/articolo/88339