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🇪🇺 Ambiente, Danno ambientale

ENTRA IN VIGORE LA “NATURE RESTORATION LAW”, PER IL RISTORO DELL’AMBIENTE NATURALE DEGRADATO

“Degraded ecosystems to be restored across Europe as Nature Restoration Law enters into force” Directorate-General for Environment (EC PRESS RELEASE – August 15, 2024) “Nature Restoration Law - Supporting the restoration of ecosystems for people, the climate and the planet” WEBPAGE DI PRESENTAZIONE) "Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869" (Text with EEA relevance) - PE/74/2023/REV/1 OJ L, 2024/1991 - 29.7.2024


EUROPEAN COMMISSION (Directorate-General for Environment)
https://environment.ec.europa.eu/

EUR-LEX
https://eur-lex.europa.eu/


EU COMMISSION – NEWS RELEASE (Aug. 15, 2024)

EU COMMISSION – “Nature Restoration Law” - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE

EUR-LEX – Link al TESTO NORMATIVO


 

Il Regolamento europeo in materia di ristoro dell’ambiente naturale degradato (Nature Restoration Law) è entrato in vigore il 18 agosto scorso. Nella news release della Commissione viene sottolineato che la  piena attuazione delle norme risulta essere fondamentale per arrestare la perdita di biodiversità e provvedere al suo ristoro, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e adattarsi ai cambiamenti climatici, come pure per migliorare la sicurezza alimentare e idrica per i cittadini UE. 

La nuova normativa, in particolare, avvia il processo necessario ad assicurare il recupero - su basi continuative e sostenibili -  della Natura (ambiente terrestre e marino), aiutando anche lo sviluppo economico di produzioni agricole più sostenibili e delle energie rinnovabili.

Come obiettivo generale da raggiungere a livello UE, gli Stati membri adotteranno - entro il 2030 - misure di ripristino per almeno il 20% della superficie terrestre in ambito UE e per il 20% delle aree marine. Entro il 2050, tali misure dovrebbero essere in atto per tutti gli ecosistemi che necessitano di ristoro. Le norme richiedono, inoltre, il mantenimento degli spazi verdi urbani e la copertura arborea (impegno a piantumare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello UE), provvedendo poi ad aumentarla a partire dal 2030.

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere le misure specifiche da adottare nei loro territori; a tal fine, ogni Stato membro svilupperà un Piano di Ripristino Nazionale, che definisca le esigenze e le misure idonee a raggiungere gli obiettivi, adattate al contesto nazionale e nel rispetto della diversità delle varie regioni. I piani dovranno includere una tempistica per l'attuazione, il dettaglio delle risorse finanziarie necessarie e dei mezzi di finanziamento previsti, nonché l’indicazione dei benefici attesi (in particolare, per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici). Dovranno essere identificate anche le possibili sinergie con altre policy, come quelle in ambito di mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici, in materia di degrado del suolo, di prevenzione dei disastri, di sviluppo delle energie rinnovabili.

Gli Stati UE sono tenuti a presentare alla Commissione una bozza di Piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della normativa. Il documento dovrà stabilire le tappe fondamentali da realizzare (2030,  2040 e 2050), seguendo criteri di trasparenza e consentendo agli stakeholders di partecipare al processo. Le bozze di Piano verranno valutate dalla Commissione, che potrà formulare osservazioni vincolanti per la stesura dei piani definitivi. Entro sei mesi dal ricevimento di tali eventuali osservazioni, ogni Stato membro dovrà finalizzare il proprio Piano, pubblicarlo e presentarlo alla Commissione. L'Agenzia Europea per l'Ambiente redigerà relazioni tecniche periodiche in merito ai progressi verso gli obiettivi.