IL TESTO DELL’ “AI ACT” PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE
REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) (Text with EEA relevance) PE/24/2024/REV/1 - OJ L, 2024/1689, 12.7.2024 (Date of effect: 01/08/2024)
EUR-LEX
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EUR-LEX – Link al TESTO NORMATIVO in GUUE (PE/24/2024/REV/1 - OJ L, 2024/1689, 12.7.2024 )
Il 12 luglio è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE L, 2024/1689), il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate in materia di Intelligenza Artificiale (“AI Act”), a modifica della normativa precedente (Regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144; Direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828)(1).
Il nuovo Regolamento stabilisce norme che disciplinano lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale in ambito UE. In particolare, viene definita una serie di obblighi a carico di fornitori/sviluppatori di sistemi IA, a seguito dell’identificazione di diversi livelli di rischio, ossia (I) a un “rischio limitato” corrispondono obblighi di trasparenza; (II) sistemi IA “a rischio elevato” verranno autorizzati, ma saranno soggetti a una serie di requisiti/obblighi specifici per poter accedere al mercato UE; (III) a fronte di un livello di rischio “inaccettabile”, scatteranno i divieti: si fa riferimento, ad esempio, alle tecniche manipolative, al riconoscimento delle emozioni e di quello facciale (l’uso di quest’ultimo strumento è consentito solo alle forze dell'ordine e sottoposto a rigorosi vincoli).
Le nuove norme entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE, ma saranno applicabili a decorrere dal 2 agosto 2026. Alcuni obblighi specifici, tuttavia, saranno applicabili secondo modalità differenti, specificate nell’articolo 113 del Regolamento (“Entrata in vigore e applicazione”).
Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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(1)Sul punto, si veda:
“Approvato dal Parlamento europeo l’Artificial Intelligence Act”,
in Panorama Assicurativo n. 246, aprile 2024 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87125/articolo/87509