FRANCIA: IL TESTO DI LEGGE SUGLI INVESTIMENTI IN VENTURE CAPITAL ATTRAVERSO L'ASSICURAZIONE VITA
«LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte » Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES (Articles 1 à 24) Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 25 à 30) Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE (Articles 31 à 40) NOR : ECOX2310860L
LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/
LEGIFRANCE - Link al TESTO NORMATIVO
Nella prima metà del 2023, il Governo francese aveva predisposto un progetto di legge per il sostegno dell’“industrializzazione verde”(1), nell’intento di realizzare un percorso che possa rendere la Francia leader dell'industria green in Europa, soprattutto sul fronte delle tecnologie necessarie alla decarbonizzazione.
Il testo normativo poi approvato (“LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte”) stabilisce, tra l’altro, norme per favorire gli investimenti in venture capital attraverso l'assicurazione vita, ed è suddiviso in tre parti:
Titolo I - riguarda una reindustrializzazione che promuova la transizione ecologica, da concretizzare attraverso misure atte a favorire e promuovere l’industria;
Titolo II - mira a rafforzare la considerazione delle questioni ambientali nelle procedure di appalto pubblico;
Titolo III – pone il focus su come migliorare il finanziamento della transizione ecologica. Le norme per favorire gli investimenti in venture capital mediante assicurazioni vita, in particolare, sono contenute negli articoli 31-39.
La Legge prevede “etichette” (“labels”) riconosciute dallo Stato francese per il finanziamento della transizione energetica ed ecologica e degli investimenti socialmente responsabili, attraverso contratti di assicurazione vita caratterizzati da garanzie espresse in unità di conto. Tali labels, i criteri e le modalità di rilascio saranno specificati attraverso decreto.
Secondo la Legge, il contratto contenente garanzie espresse in unità di conto si riferisce ad almeno una unità costituita da valori mobiliari o da asset che coinvolgono - per una quota compresa tra il 5% e il 10% - titoli emessi da (I) società solidali di utilità sociale, approvate ai sensi dell'articolo L. 3332-17-1 del Codice francese del Lavoro; (II) venture capital companies, di cui all'art.1 della Legge n. 85-695 dell'11 luglio 1985, a condizione che i loro assets siano composti per almeno il 40% da titoli emessi da società solidali di utilità sociale, ai sensi dell'articolo L.3332-17-1 del Codice francese del Lavoro.
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(1) Sul punto, si veda:
“Francia: nuovo progetto di legge del Governo per la sostenibilità e la transazione ecologica”
in Panorama Assicurativo n. 236, giugno 2023 (Sezione “NORMATIVA”)
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/85161/articolo/85624