Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Danno a persona, Risarcimenti, Rendite

RISARCIMENTO IN FORMA DI RENDITA, IMPOSTA DI REGISTRO E CALCOLO CORRETTO DEL VALORE DELLA RENDITA VITALIZIA. UN QUADERNO IVASS

“Rendite vitalizie e imposta di registro” (Quaderno n. 30) Aprile 2024

Riccardo CESARI


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS – Link al PAPER



IVASS ha recentemente pubblicato il Quaderno n. 30, dedicato al tema del risarcimento in forma di rendita e a un ostacolo specifico a una sua maggiore diffusione, ossia il livello dell’imposizione fiscale.

Il risarcimento in forma di rendita, indicato in recenti sentenze giudiziarie, può trovare un ostacolo alla sua diffusione nell’applicazione dell’imposta di registro, che in passato - in presenza di bassi tassi d’interesse - ha dato luogo a importi abnormi della base imponibile.

Il Testo Unico sull’imposta di registro (DPR n. 131 del 26.4.1986), all’art. 46, stabilisce che, in caso di costituzione di una rendita (o di una pensione), la base imponibile faccia riferimento al valore della rendita (o pensione) così stabilito: 

a) per le rendite perpetue o a tempo indeterminato: 20 volte l’annualità (=20Y); 

b) per le rendite a tempo determinato: minimo tra 20Y e il valore attuale dell’annualità al tasso legale d’interesse; 

c) per le rendite vitalizie: l’annualità per un coefficiente tabellato e allegato al Testo Unico, variabile in funzione della classe d’età del beneficiario. 

La tabella allegata al DPR specifica che i coefficienti “sono calcolati” al tasso r=5%, che era all’epoca il valore del tasso legale.

Usando i principi della valutazione attuale-attuariale, nel lavoro si mostra come la corretta determinazione del valore della rendita vitalizia risolve il problema dell’imposizione eccessiva per qualunque valore dei tassi di mercato.