Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Assicurazione vita, Gestioni separate

IVASS: CONSULTAZIONE SU UNO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI GESTIONI SEPARATE VITA

“Schema di Provvedimento IVASS recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2024) - 28 marzo 2024


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE (28 marzo 2024)

IVASS – Link al DOCUMENTO



IVASS ha avviato, il 28 marzo scorso, una pubblica consultazione su uno schema di Provvedimento recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera l), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni(1).

Le modifiche che lo schema di Provvedimento intende apportare al Regolamento ISVAP n. 38/2011 arricchiscono di ulteriori contenuti la riforma recata dal Provvedimento n. 68/2018 attraverso l’introduzione di nuove disposizioni che consentono alle imprese – nel rispetto di precise condizioni – di avvalersi del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso.

L’intervento mira, da un lato, ad accrescere la flessibilità gestionale delle imprese e, dall’altro, a stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate stesse su più anni, con l’ulteriore obiettivo di rivitalizzare l’offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

In particolare, nel Titolo VII, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, è modificato il comma 3 dell’articolo 14-bis per estendere la possibilità di adottare le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento collegate alla presenza del fondo utili anche a contratti già stipulati, introducendo un rinvio alle previsioni dell’articolo 14-sexies.

Il termine per partecipare alla consultazione è fissato in 60 giorni. Al termine della procedura di consultazione, l’IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.

 

_____________________
(1) Su temi analoghi, IVASS aveva presentato nel 2022 un Documento di discussione. Si veda, in proposito: “IVASS: documento di discussione per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita”, in Panorama Assicurativo n. 222, aprile 2022 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/82254/articolo/82753