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🇮🇹 Bilancio, Valutazione titoli, Minusvalenze

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 52/2022 IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE (PROVV. IVASS 143/2024)

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122” Provvedimento n. 143/2024 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 (PROVVEDIMENTO N. 143, DEL 12 MARZO 2024)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS – Link alla WEBPAGE DI RIFERIMENTO (e ai documenti correlati)

IVASS – Link al TESTO DEL PROVVEDIMENTO


Il 23 febbraio scorso, IVASS aveva presentato (in pubblica consultazione fino al 9 marzo) il Documento di consultazione n. 1/2024, contenente proposte di modifica al Regolamento IVASS n. 52/2022 (che ha dato attuazione all’articolo 45 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122), in virtù del quale - considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari - è stato consentito alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di derogare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli “non durevoli”(1)

Tali modifiche, nello specifico, sono state proposte per adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell’articolo 45, commi 3-octies e seguenti, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023.

Le modifiche, in particolare, riguardano: I) l’articolo 1, nel quale si intendono modificare i commi di riferimento dell’articolo 45 del decreto legge n. 73/2022 come modificato dal decreto legge n. 131/2023; II) l’articolo 5, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile. 

In particolare, IVASS ha inteso intervenire sui commi 1 e 6, prevedendo -  in conformità alla modifica introdotta dal decreto legge n. 131/2023 -  che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l’impresa tenga conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 45, comma 3- duodecies, del decreto legge n. 73/2022. 

Per quanto riguarda la relazione semestrale, è chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno. Inoltre, sempre nell’articolo 5, l’Istituto intende intervenire sul comma 3, prevedendo che l’impresa inserisca in nota integrativa la tabella esplicativa allegata, per la quale sono fornite specifiche istruzioni di compilazione e un’esemplificazione. 

Infine, a seguito della consultazione, la Vigilanza ha pubblicato il testo del Provvedimento n. 143/2024, del 12 marzo - approvato e definitivo -, di modifica al Regolamento IVASS n. 52/2022.   

 

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(1) Sul punto, si veda, sul website IVASS:
“Proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022, n. 122” 
(DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2024) 
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/01-pc/Documento_di_consultazione_n._1_2024.pdf