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SVIZZERA: AL VIA (1° GENNAIO 2024) I NUOVI REQUISITI PER L’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

“New regulation of insurance intermediation from 1 January 2024” (WEBPAGE DEDICATA)


FINMA - EIDGENÖSSISCHE FINANZMARKTAUFSICHT - AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI
https://www.finma.ch/


FINMA - “New regulation of insurance intermediation …” - WEBPAGE DEDICATA



Sul sito web dell’Autorità di vigilanza sul mercato assicurativo e finanziario elvetico (FINMA) è stata recentemente pubblicata una webpage informativa relativa alla nuova regolamentazione in materia di intermediazione assicurativa, prevista entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024(1).

La nuova normativa aumenta i requisiti necessari per espletare l’attività di intermediazione assicurativa e introduce nuovi criteri per la vigilanza da parte di FINMA. A partire dal 1° gennaio 2024, pertanto, solo gli intermediari che soddisfano tali nuovi requisiti saranno autorizzati a operare sul mercato assicurativo svizzero.

Secondo le nuove disposizioni, i principali obblighi sono i seguenti:

Iscrizione al Registro (pubblico) di FINMA per gli intermediari non vincolati (untied insurance intermediaries) e trasmissione alla vigilanza della necessaria documentazione. Gli intermediari vincolati (tied insurance intermediaries), invece, non saranno più tenuti – in linea di principio – all’iscrizione al Registro; 

Garanzia finanziaria: gli intermediari assicurativi devono disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale (o fornire una garanzia finanziaria equivalente);

Obbligo di informazione: prima di concludere un contratto assicurativo, è necessario fornire alla clientela una serie di informazioni rilevanti. Gli intermediari non vincolati, in particolare, sono tenuti a rendere pubblici i compensi ricevuti dalle imprese di assicurazione o da terze parti;

Obbligo di comunicazione (reporting): l’intermediario non vincolato è tenuto a fornire a FINMA (su base annua) i principali dati e informazioni concernenti la sua attività;

Oneri: a partire dal 1° gennaio 2024, gli intermediari assicurativi registrati dovranno corrispondere una “tassa di vigilanza” su base annua (l'importo per il 2024 è fissato a 475 franchi).  Gli oneri di registrazione (una tantum) ammontano a 350 franchi per le persone fisiche e a 750 franchi per le persone giuridiche;

Acquisire e dimostrare di possedere le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere l’attività di intermediazione (il settore assicurativo definisce autonomamente gli standard e organizza la formazione/il perfezionamento obbligatori). 

Le imprese assicuratrici sono tenute a interagire solo con intermediari in regola con gli obblighi richiesti e – in particolare –   devono garantire che gli untied insurance intermediaries con i quali intraprendono rapporti di collaborazione siano regolarmente iscritti al Registro FINMA. Tali requisiti si applicano anche alla vendita di prodotti assicurativi tramite piattaforme elettroniche.

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(1)  Sul tema, si veda anche quanto segue: 
“Svizzera: piano d’azione per l’intermediazione assicurativa. Comunicazione della vigilanza (FINMA)”
in Panorama Assicurativo n. 240,  ottobre 2023 (Sezione “NORMATIVA”) 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/85862/articolo/86345