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🇮🇹 Bilancio, Valutazione titoli, Gestioni separate

IVASS: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NON DUREVOLI

“Documento di consultazione n. 1/2023” (25 gennaio 2023) PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022, CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122 PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L‘ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS – Link al DOCUMENTO


IVASS ha pubblicato, il 25 gennaio scorso, il Documento di consultazione n. 1/2023, recante proposte di modifiche e integrazioni:

  • al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022(1), concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli;
  • al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l‘assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda il Regolamento IVASS n. 52/2022, le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell’articolo 45, comma 3-decies, del decreto-legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti quater.

Le modifiche, in particolare, riguardano: 

  • l’articolo 2, nel quale si intende modificare la lettera c) recante la definizione di “data di riferimento” e aggiungere la lettera m) per includere quella di “bilancio intermedio”. Anche le ulteriori modifiche che si intendono apportare agli articoli 4, commi 1 e 8, sono conseguenti all’introduzione nel Regolamento del concetto di bilancio intermedio;
     
  • l’articolo 5, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile. In particolare, si intende intervenire sui commi 1 e 6 prevedendo che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l’impresa debba tenere conto anche dell’effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Per quanto riguarda la relazione semestrale, è stato chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno. Inoltre, sempre nell’articolo 5, si intendono aggiungere i commi 7 e 8. Il comma 7 prevede che, nell’eventuale proposta di distribuzione di utili o di altri elementi patrimoniali, l’organo amministrativo debba attestarne la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l’obiettivo di solvibilità individuato dall’impresa. Il comma 8 chiarisce che l’impresa, anche nel caso in cui predisponga situazioni infrannuali (bilanci intermedi) propedeutiche alla distribuzione di utili, deve predisporre la relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, nonché attenersi a quanto disposto nel comma 7 a proposito dell’attestazione di compatibilità;
     
  • l’articolo 6, nel quale si introdurrebbe l’obbligo di comunicare all’IVASS anche l’eventuale proposta di distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all’articolo 5, commi 7 e 8 sopra menzionati.

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento ISVAP n. 38/2011, le proposte intendono modificare l’articolo 8, comma 2, per chiarire che, nel determinare l’ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, le imprese devono fare riferimento ai criteri Local Gaap anche se redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali. La consultazione si è chiusa il 9 febbraio 2023.

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(1) Si veda, in proposito: “IVASS: pubblicato il Regolamento sulla valutazione dei titoli non durevoli in base al valore dell’ultimo bilancio”, in Panorama Assicurativo n. 228, ottobre 2022 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/83518/articolo/83902