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IVASS: CHIARIMENTO APPLICATIVO SUL REGOLAMENTO N. 51/2022 RELATIVO AL NUOVO PREVENTIVATORE R. C. AUTO

“Regolamento IVASS N. 51 del 21 giugno 2022 - chiarimento applicativo art. 11, comma 1, lett. b e lett. C” (OTTOBRE 2022)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS – Link al REGOLAMENTO


IVASS ha pubblicato, lo scorso 5 ottobre, un chiarimento applicativo sul Regolamento n. 51/2022 relativo al nuovo Preventivatore r. c. auto(1).

Sono emerse, in particolare – sottolinea l’Istituto - difficoltà interpretative in merito alle previsioni contenute nell’articolo 11, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento IVASS n. 51/2022. 

L’art.11, comma 1, lett. b), in particolare, dispone che gli intermediari “nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedano a PREVENTIVASS e inseriscano le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”.

Nello specifico, segnala IVASS, la previsione va letta nel senso che: 

  • laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di online PREVENTIVASS e si rivolga, poi, a un intermediario per procedere al perfezionamento del contratto, detto intermediario è dispensato dal dover accedere nuovamente a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle “eventuali altre imprese”;
  • laddove il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non già attraverso accesso diretto all’applicazione web di PREVENTIVASS, ma connettendosi per il tramite del sito internet di una impresa, ottenendo in tal modo il solo preventivo dell’impresa stessa, al consumatore dovrà essere resa informativa circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario, come previsto dall’art. 132-bis del CAP.

In entrambe le ipotesi, quanto alla dichiarazione di cui alla lettera c) del citato art. 11, in coerenza con il tenore della disposizione, IVASS chiarisce che:

  • la norma disciplina la dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 132bis CAP, senza prescrivere alcun requisito di forma. È, dunque, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità ritenute più idonee ad assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell’ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato art. 132bis, comma 4 del CAP;
  • la dichiarazione del cliente – come chiaramente indicato dallo stesso art. 11, comma 1, lett. c) – va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.

 

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1) Si veda, in proposito: “Pubblicato il Regolamento IVASS sul preventivatore pubblico per le tariffe del contratto base r.c. auto”, in Panorama Assicurativo n. 226, agosto 2022 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/83123/articolo/83468