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🇮🇹 Bilancio, Valutazione titoli, Minusvalenze

IVASS: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON DUREVOLI IN BASE AL VALORE DELL’ULTIMO BILANCIO

Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122.


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE

IVASS – Link al REGOLAMENTO


IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 52, del 30 agosto 2022, sulle modalità attuative e applicative delle disposizioni concernenti la facoltà di valutare i titoli non durevoli in base al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale, ai sensi del D.L. n. 73/2022. Sullo schema di Regolamento l’Istituto ha svolto una pubblica consultazione nel corso del mese di agosto(1).

Il Regolamento dà attuazione all’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di derogare alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli “non durevoli”.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, le imprese che  - anche per il 2022 - intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà. 

La deroga è adottata con delibera dell’organo amministrativo, che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo Statuto. 

L’esercizio di tale facoltà – precisa l’Istituto – non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

 

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(1) Sul punto, si veda: “Consultazione IVASS su uno Schema di Regolamento sulla valutazione dei titoli non durevoli in base al valore dell’ultimo bilancio”, in Panorama Assicurativo n. 227, settembre 2022 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/83461/articolo/83813