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REGOLAMENTO IVASS N. 50/2022 IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI DATI SUI PREMI DANNI

“Regolamento IVASS recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale” (Regolamento IVASS n. 50 del 3 maggio 2022)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS – Link al REGOLAMENTO


È stato recentemente pubblicato il Regolamento IVASS n. 50, del 3 maggio 2022, relativo alla comunicazione all'Istituto di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.

La Relazione accompagnatoria sottolinea che l’art. 190 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) attribuisce a IVASS la facoltà di chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi. 

Con il Regolamento pubblicato è chiesto anche alle imprese esercenti i rami danni – come già per le imprese vita - di inviare informazioni relative ai premi riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami r. c. auto (ramo 10), r. c. generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15).

Il Regolamento si compone di sei articoli. 

I primi tre contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal nuovo Regolamento IVASS (art. 2) e la determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento, che include le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice (art. 3). 

Gli artt. 4 e 5 disciplinano le modalità con cui le imprese operanti nei rami danni inviano annualmente a IVASS, entro il medesimo termine di cui all’articolo 28-sexies, comma 2 del Regolamento 44 previsto per l’invio delle informazioni da parte delle imprese vita, informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni.

L’art. 6 disciplina i termini per la pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento.