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🇮🇹 PEPP

PEPP: CONSULTAZIONE DEL MEF SULL’ATTUAZIONE DELLE NORME EUROPEE (REGOLAMENTO N. 2019/1238)

“Consultazione pubblica concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE)


MEF – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
https://www.mef.gov.it/


MEF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE

MEF – Link al DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE


Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato in consultazione la bozza del Decreto ministeriale, unitamente alla relazione illustrativa, che dà attuazione in Italia alle norme europee recate dal Regolamento (UE) n. 2019/1238, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 in materia di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) (1).

L’obiettivo del Regolamento europeo – si legge nella presentazione del Decreto in consultazione – è di consentire ai cittadini di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici caratterizzati, tra l’altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE.

Il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, sarà applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitano di interventi da parte dei Legislatori nazionali affinché esso possa pienamente dispiegare i propri effetti. Nel Regolamento sono inoltre previste alcune opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri.

La Legge n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'UE, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP.

Lo schema di articolato posto in consultazione contiene le norme di adeguamento della legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento in questione.

Tra i contenuti dello schema di Decreto legislativo si segnalano, in particolare, le disposizioni volte:

  • a designare la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento europeo in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con EIOPA;
  • a prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob e IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale e il riparto di competenze stabiliti a livello nazionale tra le stesse;
  • a disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto lgs. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali;
  • a garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori. Le forme di erogazione della prestazione (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione) sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali prevedendo un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione;
  • a non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP.

Il termine per l’invio delle osservazioni è stato fissato al 12 marzo 2022. 

 

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(1) Si veda, al riguardo: “Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento 2019/1238 sui PEPP”, in Panorama Assicurativo n. 191, settembre 2019 (Sezione “UE”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/51086/articolo/72287