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🇮🇹 PIR

PIR: MODIFICA DEI LIMITI DI INVESTIMENTO E CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

“LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234” (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)) “Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) - decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) - decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – Credito d’imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)” (Circolare 19/E, 29 dicembre 2021)


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La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 2341) ha modificato i limiti quantitativi di investimento ai fini dell’esenzione fiscale sui rendimenti in favore dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). 

In particolare, sono stati innalzati i limiti massimi stabiliti con riferimento alle somme o ai valori che possono essere destinati agli investimenti agevolabili nell’ambito dei PIR: si tratta del tetto all’investimento annuale (c.d. “plafond annuale”), che è incrementato da 30.000 a 40.000 euro, e del tetto all’investimento complessivamente effettuabile nel piano di risparmio (c.d. “plafond complessivo”) che, conseguentemente, è innalzato da 150.000 a 200.000 euro.

Il 29 dicembre 2021, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 19/E, contenente alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Piani, oggetto di importanti cambiamenti negli ultimi anni. 

Tra gli aspetti trattati, l’Agenzia ha chiarito che sono investimenti qualificati di un PIR ordinario tutte le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (includendo anche quelle offerte al pubblico via crowdfunding).

In merito alle minusvalenze realizzate con la vendita di PIR alternativi, l’investitore avrà facoltà di optare per il regime di deducibilità delle minusvalenze o potrà alternativamente utilizzare il credito di imposta in compensazione anche di contributi e imposte diverse dall’IRPEF.