IVASS: CHIARIMENTI APPLICATIVI SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
“Chiarimenti applicativi concernenti la disciplina sulla distribuzione assicurativa”
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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A seguito del ciclo di incontri tenutosi tra IVASS e il mercato (imprese assicuratrici, principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi, l’associazione dei consumatori Altroconsumo) nel periodo compreso tra luglio e novembre 2021, nelle more di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa (e, in particolare, del Regolamento IVASS n. 40/2018), l’Istituto ha pubblicato un ulteriore set di chiarimenti in risposta ad alcune delle osservazioni formulate.
Tra gli aspetti considerati:
- l’obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche, da parte dell’intermediario, in caso di attività svolta parzialmente con mezzi di comunicazione a distanza;
- la decorrenza della durata del periodo di conservazione delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche per i contratti non conclusi;
- le azioni di monitoraggio svolte dalle imprese per garantire il rispetto dei requisiti, professionali e organizzativi, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;
- l’obbligo di redazione della relazione sul controllo della distribuzione previsto dall’art. 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
- la consegna della documentazione precontrattuale prevista in modalità digitale;
- i “casi di maggiore gravità” in presenza dei quali l’impresa può adottare la misura dell’interruzione del rapporto con l’intermediario;
- le norme italiane applicabili agli intermediari esteri;
- la comunicazione, da parte degli intermediari, del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo per ciascun prodotto distribuito nel caso in cui essi non dovessero più coincidere con quelli identificati dall’impresa;
- l’eventuale possibilità di eliminazione dell’obbligo di comunicazione inerente alle partecipazioni e agli stretti legami nei casi in cui essi non risultino impeditivi all’azione di vigilanza dell’IVASS.